Sin dalla loro introduzione le componenti perequative UR1 e UR2 istituite da ARERA con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 hanno creato non poche difficoltà interpretative ed applicative. Particolarmente controverse sono le questioni del quantum debeatur, accertato/bollettato o incassato, dell’obbligazione di riversamento a CSEA e della contabilizzazione a bilancio, se in parte corrente o in partite di giro.
L’argomento, che avevamo trattato nel nostro approfondimento n.1/2024, è stato successivamente oggetto di contrastanti deliberazioni della Corte dei Conti, in particolare:
- la Sezione regionale della Liguria con le deliberazioni n. 4/2025/PAR e n. 5/2025/PAR sostiene che le partite relative alle componenti debbano essere imputate in partite di giro e che il versamento a CSEA debba avvenire sulla base dell’incassato,
- la Sezione regionale della Lombardia con le deliberazioni n. 15/2025/PAR e n. 19/2025/PAR sostiene, invece, che le partite relative alle componenti debbano essere imputate in parte corrente e rimanda ad altri organi la questione del quantum ritenendola estranea alla contabilità pubblica.
La Sezione regionale delle Marche interessata da una richiesta di parere in merito ha sottoposto la questione di massima alla Sezione delle Autonomie che con Deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG si è espressa in via definitiva sulla contabilizzazione delle poste ma non sulla quantificazione dell’obbligo di riversamento a CSEA.
Il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie chiarisce che: “le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio”.
La puntuale ed articolata trattazione dei magistrati contabili offre interessanti spunti di ragionamento sulle effettive ricadute contabili, sulle registrazioni da effettuare sia sull’anno a, di competenza delle componenti perequative, che sugli anni successivi. La delibera tratta le sole componenti perequative UR1 e UR2, non anche la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, per la quale i ragionamenti esposti dai magistrati contabili sembrano non essere perfettamente sovrapponibili.
NeoPA organizza un webinar programmato per mercoledì 23 luglio, al fine di condividere le riflessioni sugli aspetti contabili legati all’applicazione delle componenti perequative Tari alle luce delle indicazioni sopra richiamate. Da lunedì 14 luglio sarà disponibile sul nostro sito la locandina per poter procedere con l’iscrizione.