Skip to content

Sblocco del salario accessorio per gli enti locali: pubblicata la nota della RGS

In data odierna è stata finalmente diffusa la tanto attesa nota operativa della Ragioneria Generale dello Stato contenente le indicazioni applicative per la corretta ed uniforme interpretazione delle nuove disposizioni in materia di trattamento accessorio introdotte dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni”).

La norma in esame, come noto, ha previsto la possibilità per taluni enti (regioni, città metropolitane, province e comuni) di incrementare, a decorrere dall’anno 2025, la componente stabile del Fondo del personale non dirigente fino al conseguimento di un’incidenza delle relative somme complessive, maggiorate degli importi per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, non superiore al 48 per cento della spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie e delle aree professionali.

Detta facoltà, tuttavia, può essere esercitata soltanto a condizione che:
a) sia rispettata la disciplina introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi del 3 settembre 2019 per le regioni a statuto ordinario, del 17 marzo 2020 per i comuni e dell’11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane;
b) sia assicurato l’equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall’organo di revisione.

Pertanto, le maggiori risorse destinate agli incrementi del Fondo non possono determinare, unitamente alla spesa annua relativa al personale, il superamento della spesa sostenibile, definita sulla base dei predetti valori soglia, e il mancato rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio.

La nota della RGS fornisce precise indicazioni su come calcolare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie/aree professionali, il valore massimo della componente stabile del fondo maggiorata della remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché il valore massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo (e offre anche utili esempi di calcolo).

Il Ministero, poi, ricorda opportunamente che le risorse incrementali di cui al citato articolo 14, comma 1-bis da destinare al Fondo sono, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti. Tuttavia, ai fini della verifica del rispetto della sostenibilità finanziaria introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le risorse incrementali, unitamente a quelle già presenti nel Fondo, devono essere maggiorate degli oneri riflessi a carico degli enti, con esclusione dell’IRAP.

Viene inoltre precisato che l’ente potrà destinare all’incremento della componente stabile del Fondo dell’anno 2025 l’intero valore così determinato oppure frazionarlo in più annualità, destinando ad incremento della predetta componente importi annui inferiori al valore incrementale massimo consentito.

Quello che è certo, però, è che le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell’ente e, pertanto, si richiama, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio su base pluriennale.

Purtroppo, poi, viene confermato il fatto che le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, vanno considerate ai fini dell’aggregato “spese di personale” di cui all’articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.

Viene altresì confermata la possibilità di destinare parte delle risorse aggiuntive all’incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione, ma ciò solo indirettamente, dando cioè applicazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera u), del vigente CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2019-2021 che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione operando la contestuale e corrispondente riduzione del Fondo.

Per quanto riguarda invece le possibili modalità di utilizzo delle risorse incrementali, la nota precisa che le stesse possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell’attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all’articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all’interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall’articolo 82, comma 2, del citato CCNL.

Di grande importanza, infine, l’apertura contenuta nella circolare sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione della norma anche alle Unioni di comuni, attraverso la cessione da parte dei comuni aderenti di una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, con riduzione di pari importo degli stessi, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria complessiva.

Ovviamente, in tal caso, le risorse cedute alle Unioni di comuni devono essere computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell’incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Pertanto, la cessione di tali risorse determina una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.

Tags: DL PA, Trattamento accessorio