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Quali conseguenza in caso di modifica di status del soggetto incaricato da dipendente a pensionato?

Chiamata a pronunciarsi su una serie di quesiti volti a conoscere l’esatta applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha affermato (con deliberazione n. 147/2025/PAR) che il principio di gratuità degli incarichi previsto dalla norma appena citata deve essere inteso nel senso che lo stesso deve trovare applicazione nel solo caso di attribuzione dell’incarico a soggetto pensionato, e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto.

Secondo i giudici contabili, pertanto, la gratuità dell’incarico conferito al soggetto pensionato troverà applicazione solo per gli incarichi attribuiti quando il soggetto è già in quiescenza, ma non se il collocamento a pensione interviene durante l’espletamento dell’incarico che, in tale evenienza, prosegue fino alla sua scadenza contrattuale.

La Sezione segnala tuttavia per completezza che conferimenti attribuiti in prossimità del diritto a conseguimento della pensione, con possibilità del mantenimento sia della retribuzione che del trattamento pensionistico, potrebbero risultare elusivi del principio della gratuità degli incarichi medesimi – v. a tal fine, Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 309/2020.

In tal modo, dunque, la Corte si discosta dal precedente e diverso orientamento espresso dalla Funzione Pubblica (con parere prot. 41448 – 20/05/2022), secondo cui «la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità».

Passando ad altro quesito la Sezione lombarda ha poi altresì evidenziato che “il principio di gratuità dell’incarico ai soggetti pensionati, fatto salvo il caso di mantenimento del contratto e di tutte le altre ipotesi che consentono il cumulo dei trattamenti, non viene meno, né si pone in contraddizione con l’articolo 8 del Codice dei contratti pubblici che consente la conclusione di contratti anche gratuiti e detta principi in altro campo materiale, né con l’articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013, in quanto il cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) non avrebbe avuto senso se l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 avesse inteso prevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimento dell’incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopo l’affidamento dello stesso e nelle altre ipotesi derogatorie previste dalla legge”.

Tags: Incarichi, Quiescenza