Nel recente atto di segnalazione AS2084/2025, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha riscontrato, dall’analisi della relazione periodica sull’andamento dei servizi pubblici locali adottata da un Comune, alcuni affidamenti che prevedono durate molto lunghe (servizi cimiteriali affidati in house per 38 anni, dal 19/12/2005 al 31/12/2043; gestione farmacie comunali affidate a società mista per 99 anni, dal 24/07/2000 al 23/07/2099). Rispetto a tale situazione, l’AGCM, dopo aver chiesto all’ente titolare dei servizi chiarimenti sulle ragioni delle suddette durate, si è così espressa: “l’Autorità ritiene che le ragioni addotte dall’Ente siano inidonee a giustificare la lunga durata degli affidamenti in questione, in quanto estremamente generiche e prive dell’indicazione di specifici investimenti da cui derivi l’esigenza di ammortizzarne i costi. A tal proposito, preme evidenziare che la durata degli affidamenti dovrebbe essere sempre temporalmente limitata, ispirata a criteri di proporzionalità e giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, al fine di evitare la preclusione dell’accesso al mercato e consentire all’amministrazione medesima di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da una maggiore alternanza, nel tempo, nella gestione dei servizi pubblici. In ogni caso, anche laddove gli affidamenti richiedano investimenti, la durata non dovrebbe comunque essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli stessi da parte del concessionario e alla equa remunerazione del capitale investito”.
La raccomandazione dell’Antitrust appare certamente ragionevole ed in linea con l’attuale disposto normativo sulla durata degli affidamenti di servizi pubblici, disciplinata dall’art. 19 del D. Lgs. 201/2022; tuttavia, tale posizione fa emergere alcuni dubbi in merito alla possibilità di intervenire efficacemente e tempestivamente sugli affidamenti di lungo periodo regolati in un contesto normativo differente rispetto all’attuale; in questi casi occorrerà cercare di contemperare l’interesse a disporre di affidamenti con durate ragionevoli e proporzionate agli investimenti a carico del gestore con la tutela dei diritti acquisiti dei gestori che si erano visti affidare un determinato servizio per un lungo periodo e su tale durata hanno basato le proprie aspettative economiche.