Skip to content

Visite fiscali Inps, attivo il nuovo servizio telematico per la variazione dell’indirizzo di reperibilità

Con circolare n. 106 del 23 settembre 2020, l’Inps ha reso noto di aver attivato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare.

Il nuovo servizio è disponibile, come appena specificato, per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.

Per i lavoratori pubblici, in particolare, la normativa vigente (cfr. l’articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206) prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio (in caso di lavoratore rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Polo unico per le visite fiscali”, che ha modificato l’articolo 55-septies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).

La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha tuttavia lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti di cui all’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del citato D.lgs n. 75/2017, relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.