È stato pubblicato quest’oggi sul sito dell’Aran un interessante orientamento applicativo (Id: 36585) concernente le regole per la sottoscrizione dei contratti integrativi.
In particolare è stato chiesto all’Agenzia se si possa considerare valido il contratto integrativo sottoscritto dalla RSU e dalla parte datoriale senza la firma dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
In proposito l’Aran ha ricordato che l’art. 43, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungano il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.
Queste regole, però, non valgono anche per la contrattazione integrativa.
Pertanto, per la validità di un contratto integrativo è in primis necessario che tutti i soggetti ammessi alle trattative siano correttamente e costantemente convocati alle riunioni di contrattazione. Sotto tale profilo, si ricorda che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, che decide al suo interno a maggioranza.
Inoltre, nel corso del negoziato le amministrazioni dovranno porre in essere tutte le iniziative volte a ricercare il maggior consenso possibile, la cui valutazione rientra nella discrezionalità delle amministrazioni stesse, in relazione sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, sia della circostanza che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse.
Tuttavia, precisa l’Agenzia, si ritiene che la circostanza che l’accordo venga sottoscritto dalla sola RSU e non anche dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL non può di per sé considerarsi come causa di invalidità del contratto né, di contro, ne comporta l’automatica validità.
L’amministrazione dovrà, pertanto, verificare caso per caso se la sola firma della RSU sia idonea a garantire quella pace sociale cui è preordinata la ricerca del maggior consenso possibile. A tal fine, conclude il parere, occorre tenere presente che la contrattazione integrativa è affidata a due tipologie di soggetti complementari e non alternative: la RSU, espressione della rappresentanza elettiva di prossimità, e le OO.SS. firmatarie del CCNL, la cui funzione è garantire un collegamento negoziale tra il CCNL sottoscritto a livello nazionale e le sue declinazioni in ambito locale. Pertanto, un contratto integrativo che prescindesse stabilmente dal consenso di una delle due tipologie di soggetti, alterando l’equilibrio definito dai contratti, rischierebbe di snaturare la logica stessa del sistema, trasformando la ricerca del consenso in una mera formalità procedurale.
