L’art. 17, comma 1-bis, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020 (c.d. Milleproroghe) non ha affatto disapplicato la disposizione generale di cui all’art. 91, comma 4, del TUEL, ma ha solo previsto la possibilità di derogarvi in ragione di circostanze specifiche, fornendo, a tal fine, un’adeguata motivazione.
È quanto ha precisato il Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 3140/2025.
Per cui gli enti locali non possono ordinariamente scorrere le graduatorie vigenti anche per la copertura dei “posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso”.
Secondo il Collegio va infatti condivisa l’interpretazione offerta dalla Corte di conti (Sez. contr. Sardegna, deliberazione n. 85 del 2020 cit.) secondo cui, in ipotesi di eventuale deroga al divieto di cui all’art. 91, comma 4, TUEL, si impone all’Amministrazione un obbligo motivazionale più pregnante idoneo a sorreggere le determinazioni inerenti il reclutamento del personale, con ciò facendo intendere che la deroga è conseguente ad una valutazione discrezionale e non è un obbligo imposto per legge.
Ciò anche al fine di ritenere che la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 4, del TUEL, in assenza di modifiche espresse o di fenomeni di abrogazione implicita, risulta vigente e da osservare (cfr. Deliberazione n. 72/2019/PAR – Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia).
Il divieto ovviamente resta circoscritto alle sole posizioni di nuova istituzione o trasformazione e si giustifica con la necessità di “impedire alle amministrazioni di costituire posizioni di lavoro ad hoc al solo fine di assumere soggetti graditi, risultati idonei, ma non vincitori, all’esito della procedura concorsuale”.