Qualora si verifichi l’apertura nei confronti dei dirigenti di procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei Conti, esclusa per ovvie ragioni la possibilità dell’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento (visto che in quel caso il conflitto di interessi è insito nel giudizio stesso), trova applicazione la specifica tutela prevista nell’art. 24, comma 3, del CCNL dell’Area FL sottoscritto il 16 luglio 2024, ai sensi del quale: “Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 …, l’amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunziata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità“.
Lo ha precisato l’Aran nel recente parere 35909 del 2 dicembre 2025.
In pari data l’Agenzia ha poi fornito anche un interessante chiarimento (ID 35903) sulla disciplina dell’utilizzo in convenzione di un dirigente di altro ente ai sensi dell’art. 36 del già citato CCNL del 16.07.2024, evidenziando come la disciplina in esame non ponga, in linea generale, alcuna limitazione soggettiva legata ai ruoli, funzioni o particolari specializzazioni. Detta disciplina, da un lato fornisce un utile strumento di gestione a favore di Enti temporaneamente meno strutturati, dall’altro, introduce un beneficio economico a titolo di retribuzione di posizione e risultato, in aggiunta al trattamento economico spettante a favore del dirigente utilizzato.
