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Trattamento fiscale IRAP su incentivi tecnici

Con il parere n 3414 del 13 maggio 2025, il Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato a ribadire che le poste a titolo di IRAP devono trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, nella specifica voce individuata dal legislatore, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né in quella dell’80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

L’imposta deve essere perciò considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente.

Tale orientamento, del resto, è stato di recente implicitamente confermato anche dalla Cassazione nella sentenza n. 10402/2025, ove i giudici di legittimità, nello scrutinare la similare fattispecie della computabilità dell’IRAP in sede di determinazione dei compensi professionali incentivanti dovuti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno affermato che “Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali”.

Tags: Incentivi funzioni tecniche