Skip to content

Trattamento economico dei Segretari comunali e provinciali provenienti dalla disponibilità

In data odierna il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare prot. n. 29445 del 1° ottobre 2026, relativa all’applicazione dell’art. 43, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001; clausola contrattuale che, come noto, prevede la conservazione del trattamento economico per il segretario collocato in disponibilità che viene nominato in un ente di fascia inferiore.

Con il presente documento vengono fornite puntuali indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni recate dal citato art. 43, comma 2, anche alla luce della nuova disciplina della retribuzione di posizione del segretario introdotta dall’art. 60 del CCNL 16/07/2024 e confermata dall’art. 38 del CCNL 23/02/2026 (la quale stabilisce che la retribuzione di posizione spettante al segretario debba essere definita dagli Enti di titolarità in base alle rispettive classi demografiche ed in base a criteri predefiniti di graduazione, entro i valori minimi e massimi indicati, per ciascuna classe demografica, nella tabella dello stesso articolo).

La circolare affronta inoltre le ipotesi di modifica e scadenza delle convenzioni di segreteria, il trattamento economico durante la disponibilità e le modalità di rimborso agli enti locali degli oneri a carico del Ministero.

Tags: Segretari comunali, Trattamento accessorio