Skip to content

TOSAP e Canone unico dovuti per le occupazioni effettuate con cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti

L’occupazione del suolo con i cassonetti per la raccolta dei rifiuti è soggetta alla TOSAP (e quindi anche al Canone unico): lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 16555/2022.

Il ricorso veniva presentato da una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, la quale riteneva errata la statuizione della CTR secondo la quale il presupposto impositivo era inesistente nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico fosse svolta dalle società appaltatrici dei servizi pubblici e di igiene urbana, in quanto il requisito per l’assoggettabilità a tassazione è, secondo i giudici tributari, il vantaggio personale dell’utilizzazione del suolo pubblico e la sottrazione della porzione dell’area occupata all’uso comune. Nel caso specifico, rilevava la CTR, la società non aveva occupato il suolo comunale con cassonetti e campane per interesse privato ma solo in quanto appaltatrice di pubblico servizio in nome e per conto del Comune.

Di diverso avviso la Cassazione, la quale, rifacendosi ad altre sue pronunce (Cass. 11883/2017; Cass. 2312/2018) statuisce che: “[…] la occupazione del suolo con i cassonetti costituisce presupposto impositivo, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto “l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 49, lettera e), norma di stretta interpretazione, che subordina l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio” (in termini analoghi cfr. Cass. n. 11175 del 2004) […]”.

Le conclusioni cui giunge la Suprema Corte sono valevoli anche nell’ambito del nuovo Canone unico, posto che l’esenzione richiamata nella pronuncia in commento (art. 49 lett. e) D.Lgs. 507/1993) è stata confermata negli stessi termini anche nell’ambito della nuova disciplina (art. 1 co. 833 lett. d) L. 160/2019: “Sono esenti: […] d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; […].”).