Skip to content

TOSAP dovuta dal titolare della concessione anche in presenza di occupante diverso

Con la sentenza n. 8628/2020, le Sezioni Unite della Cassazione, ricostruendo dapprima l’evoluzione del tributo, hanno poi chiarito che la TOSAP è dovuta dal soggetto titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione, indipendentemente dalla presenza di un utilizzatore del suolo diverso e terzo rispetto a quello a favore del quale la concessione è stata data.

La conclusione muove dalla considerazione, derivata dall’art. 39 D.Lgs. n. 507/1993, che l’occupazione di fatto rileva solo quando è constatato che essa sia avvenuta in assenza di un titolo autorizzativo, cioè quanto è abusiva e di mero fatto. Nelle altre ipotesi, la soggettività passiva è determinata dalla sussistenza di concessioni o autorizzazioni. 

Si legge nella sentenza: “[…] il criterio di tassazione, previsto dall’articolo 39 citato, in capo all’occupante di fatto, anche abusivo, rappresenta chiaramente un’ipotesi residuale che ricorre nel solo caso in cui vi sia “mancanza” di un provvedimento concessorio o autorizzatorio. La sua previsione deve, infatti, leggersi in combinato disposto con quella contenuta nel precedente articolo 38, comma 1, che sancisce che “sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo…”, nel senso che la tassa è dovuta in ogni caso, vale a dire sia che l’occupante sia legittimato da titolo valido, quali appunto l’autorizzazione o la concessione, sia se l’occupante sia abusivo, ma non già in via alternativa, indifferentemente l’uno dall’altro, bensì secondo un ordine di graduazione prestabilito, per il quale la tassa grava, innanzitutto, sul soggetto legittimato, e quindi in linea subordinata, “in mancanza” del titolo di legittimazione espressamente previsto, sul soggetto che di fatto occupa gli spazi pubblici. […]”.

Si ricorda che a decorrere dal 2021, la TOSAP sarà sostituita dal Canone unico, istituito ai sensi dell’art. 1 commi 816 e ss. della L. n. 160/2019. Il principio stabilito dalla Cassazione tuttavia potrà rimanere valido in quanto il principio impositivo resterà invariato.