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Sullo scorrimento delle graduatorie formate a seguito di selezioni da albi di idonei

Contrariamente a quanto avviene nelle normali procedure concorsuali, le graduatorie approvate all’esito delle procedure di interpello di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 80 del 2021 non possono essere scorse qualora si rendano disponibili in seguito nuovi posti vacanti, poiché l’interpello medesimo deve essere rinnovato ogni volta che l’Amministrazione ravvisi ulteriori esigenze assunzionali.

È quanto affermato dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 4878 del 5 giugno 2025.

L’istituto introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 80 del 2021 si caratterizza infatti, dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi.

Il primo è costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione (comma 1), laddove il termine idoneo deriva dall’appartenenza a detto elenco, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli.

L’iscrizione in detto elenco, soggetto ad aggiornamento continuo, almeno una volta all’anno (comma 5 primo periodo), è efficace sino alla data di assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni (comma 5 secondo periodo).

L’ente interessato all’assunzione, per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità), svolge un interpello (secondo momento significativo) tra i soggetti inseriti nello stesso elenco (comma 4 secondo periodo).
In particolare, l’interpello è avviato “ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente” (comma 3 secondo periodo).

Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate (comma 4 primo periodo), effettuando una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile” (comma 4 terzo periodo).

Dalla specifica disciplina sopra richiamata si evince pertanto che l’elenco degli idonei, soggetto ad aggiornamento annuale, rimane efficace per tre anni.

L’interpello deve invece essere svolto “ogniqualvolta” l’ente ha necessità di assumere (comma 3 secondo periodo) per la copertura “del posto disponibile” (comma 4 terzo periodo), al fine di consentire ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ogni volta che si configura una possibilità di assunzione, valutando in concreto il proprio interesse rispetto allo specifico posto da assegnare.

In tale prospettiva si rivela la funzione di detto secondo segmento procedimentale rispetto ai soggetti iscritti nell’elenco, cioè quella di consentire agli stessi di manifestare interesse rispetto alle specifiche caratteristiche del posto da assegnare e di assicurare regole certe e imparziali per la scelta fra più candidati interessati (e qualificati in ragione dell’inserimento nell’elenco).

È quindi tutelato l’interesse pretensivo all’assunzione dei soggetti iscritti all’elenco, nel caso manifestino detto interesse. Pertanto, la ratio dell’interpello rispetto agli iscritti nell’elenco risulta soddisfatta quanto più il momento dell’avvio dell’interpello è temporalmente contiguo all’esigenza assunzionale del datore di lavoro pubblico e quanto più è precisata la tipologia di incarico da ricoprire, così da poter intercettare l’interesse attuale e consapevole all’interpello e la specifica connotazione richiesta dall’Amministrazione.

La specifica esigenza assunzionale dell’Amministrazione costituisce quindi causa e limite dell’interpello.

Peraltro, precisa ancora la sentenza, il favor per lo scorrimento della graduatoria, come modalità prioritaria di reclutamento del personale, in base agli insegnamenti dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011, presuppone che la graduatoria sia l’esito di un concorso pubblico, che “reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti” (Corte cost. 18 aprile 2025 n. 57).

Nel caso di specie, invece, la “graduatoria” di cui l’appellato ha chiesto lo scorrimento è l’esito di un avviso di manifestazione di interesse fra soggetti già inseriti in un elenco di idonei, formato in seguito a procedura aperta e al quale, infatti, è riconosciuta un’efficacia triennale.

Qualora, poi, l’Amministrazione modifichi in modo sostanziale le condizioni lavorative, come nel caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, non si può prescindere dall’indizione di una nuova procedura di interpello.

Tali variazioni, precisa infatti il Consiglio di Stato, potrebbero influire sull’interesse degli idonei, che potrebbero non aver partecipato alla selezione iniziale ma risultare interessati a quella successiva.

In tal caso, l’amministrazione è obbligata a motivare la modifica in base alla disciplina legislativa che giustifica l’interpello.

Tags: Elenchi idonei, Scorrimento delle graduatorie