Skip to content

Sul rimborso delle spese di viaggio spettanti al dipendente in convenzione

Deve ritenersi consentito il rimborso delle spese di viaggio al dipendente in convenzione ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022, sia laddove lo spostamento avvenga dalla sede di un ente a quella dell’altro, sia laddove il dipendente, per recarsi nella sede dell’ente “utilizzatore”, si muova dalla propria residenza, in entrambi i casi però purché questa non sia coincidente con quella dell’ente “utilizzatore” stesso.

Sul punto, infatti, si è già espressa favorevolmente anche l’Aran (cfr. parere CFL 238), a giudio della quale deve ritenersi possibile riconoscere un rimborso chilometrico per spese di viaggio al personale di altro Comune utilizzato in convenzione secondo il metodo dello scavalco condiviso sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 23, comma 4, del CCNL del

È quanto precisato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo con deliberazione n. 141/2025/PAR.

L’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della distanza chilometrica, della tempistica e del quantum del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati.

Si osserva altresì che per il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, si può prevedere il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, qualora ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio (cfr. SSRR in sede di controllo, deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2011).

Ne consegue che nella convenzione devono essere predeterminate puntualmente le misure volte a circoscrivere gli spostamenti del dipendente pubblico tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti interessati.

Viene infine precisato che la regolamentazione della liquidazione delle spese di viaggio tra il Comune convenzionato e il Comune Capofila deve tenere conto anche del luogo di residenza/domicilio del lavoratore in convenzione che, di conseguenza, potrebbe incidere sull’eventuale esclusione della rimborsabilità degli spostamenti (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 3/2017/PAR del 17 gennaio 2017 e Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 221/2016/PAR del 3 novembre 2016).

Tags: Rimborso spese viaggio, Scavalco condiviso