La conferenza Stato-città ha dato oggi il via libera allo schema di decreto del ministero dell’Interno che allinea il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali a quanto già previsto per i dirigenti degli enti stessi.
“Il nuovo decreto – dichiara il vicepresidente dell’Anci Roberto Pella, che ha rappresentato l’Associazione anche nella riunione di Conferenza Unificata – è frutto di un proficuo lavoro dell’Anci con i ministeri interessati, che ringraziamo. Un lavoro che ha individuato i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione delle spese di missione dei sindaci, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e anche contenimento della spesa pubblica”.
In particolare, la norma introduce delle novità per la disciplina del rimborso delle spese di soggiorno degli amministratori locali, non indicando più importi specifici ma adottando i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell’area funzioni locali. La stessa norma poi disciplina le modalità di documentazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese oggetto di rimborso, eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e a quanto predeterminato quattordici anni fa.
“Con questa nuova norma – conclude Pella – si elimina finalmente la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali”.
Il nuovo decreto ministeriale, spiega l’Anci in una nota, consta di 5 articoli.
All’articolo 1 definisce l’ambito soggettivo e oggettivo delle sue norme, stabilendo che si riferisce al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
All’articolo 2, invece, il nuovo decreto introduce delle novità per la disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per tale tipologia di spesa, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell’area funzioni locali. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese oggetto di rimborso, eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.
L’articolo 3, in linea con quanto già disciplinato dal decreto del 4 agosto 2011, consente agli enti locali di applicare misure riduttive dei rimborsi nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, prevedendo un taglio obbligatorio non inferiore al 5% per gli enti in stato di dissesto, gli enti strutturalmente deficitari e gli enti ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’articolo 4 prevede l’abrogazione del decreto del 4 agosto 2011.
L’articolo 5, infine, contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall’attuazione delle norme in commento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente nei propri bilanci per tali finalità.