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Sostituzione del personale cessato in corso d’anno da computare negli spazi assunzionali

Dopo un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento in tema di capacità assunzionali degli enti locali, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha ribadito (con deliberazione n. 136/2023/PAR) che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall’applicazione delle regole oggi vigenti; mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole (cfr. (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 85/2021/PAR, richiamata da Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 82/2023/PAR).

Secondo la Sezione, dunque, «posto che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, un comune c.d. virtuoso (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17.3.2020), che intenda procedere – oltre all’assunzione di un’unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’art. 6 del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso d.m. 30.6.2022, n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal d.m. 17.3.2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019».