In merito ai requisiti per il riconoscimento del bonus sociale, ARERA con il comunicato del 30/3 ha fatto chiarezza affermando che valgono esclusivamente i seguenti:
– l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
– l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
– il nucleo deve avere l’agevolazione per una sola utenza, nell’anno di competenza della DSU il bonus.
Non compare tra essi la regolarità dei pagamenti TARI: occorre quindi chiarire che la sussistenza di morosità arretrate non impedisce il riconoscimento del bonus agli aventi diritto (sulla base degli unici requisiti, sopra accennati) all’interno dell’avviso di pagamento dell’anno 2026.
ARERA infatti nella Delibera del 23 dicembre 2025, n. 584/2025/R/Rif ha chiarito che anche l’utente moroso è agevolabile; in questo caso, l’agevolazione può essere trattenuta dal Comune a compensazione della morosità anzichè essere riconosciuta automaticamente negli avvisi di pagamento 2026.
Alla luce di ciò è necessario evidenziare che il Comune potrebbe valutare di riconoscere il bonus a tutti gli aventi diritto direttamente nell’avviso di pagamento dell’annualità in corso: a nostro parere la eventuale scelta del Comune di optare per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti spettante sui crediti vantati dal Comune con riferimento a precedenti annualità in merito alle quali emergano irregolarità nei versamenti, anzichè provvedere a riconoscere il bonus sull’avviso ordinario, dovrà essere adeguatamente ponderata in quanto:
1. comporta la necessità di emettere tempestivamente solleciti di pagamento – strumento peraltro non normato dalla Legge ma istituito da una deliberazione da ARERA, il TUBR – informando i soggetti morosi di provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti pregressi (in merito a ciò viene da chiedersi per quale motivo l’ente – rilevato l’omesso versamento – non dovrebbe limitarsi ad emettere direttamente avviso di accertamento per omissione, applicando sanzioni);
2. in mancanza di regolarizzazione, trascorsi 40 giorni dalla data di emissione dei solleciti, il Comune potrà decidere di non riconoscere il bonus all’interno dell’avviso ordinario, ma applicando la riduzione direttamente ai crediti ancora in essere nei confronti dell’avente diritto; nel caso in cui invece il contribuente regolarizzi la propria posizione, il Comune non potrà che riconoscere il bonus nell’avviso 2026 (ma per poterlo fare dovrà comunque elaborare i solleciti, notificarli, attendere l’eventuale versamento, intervenire sulla posizione del contribuente per inserire l’importo del bonus);
3. l’intenzione di procedere in tal senso da parte dell’ente non può che essere adottata dal Consiglio Comunale e dovrebbe trovare spazio all’interno del Regolamento; la Legge 147/2013 all’articolo 1 comma 682 dispone: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: […] 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;”. Richiamando questa indicazione normativa appare evidente che sia proprio il Regolamento TARI il documento dove la scelta in oggetto dovrà trovare spazio.
Il riconoscimento del bonus direttamente nell’avviso 2026 consentirebbe di evitare i passaggi di cui sopra, ferma restando la facoltà dell’ente di procedere con l’emissione di eventuali solleciti o avvisi di accertamento riferiti alle annualità per cui residuino debiti da parte dei contribuenti, su cui non verrebbe comunque applicato il bonus. Qualora invece la scelta dell’ente fosse quella di negare il riconoscimento del bonus ai soggetti che presentano morosità dovrà essere adeguato il Regolamento ed emesso il documento di sollecito, da elaborare mediante software gestionale tributi.
Si osserva che qualora il bonus spetti al contribuente sulla base dei 3 requisiti più sopra richiamati, la scelta del contribuente di affrettarsi a sanare i debiti pregressi per poter ottenere l’agevolazione sulla TARI 2026 è fortemente improbabile, dal momento che l’eventuale omissione di versamento a seguito del sollecito non fa venire meno il diritto a ricevere il bonus, con l’unica differenza che lo stesso sarà applicato su annualità pregresse, aggravando l’attività dell’ufficio tributi che materialmente dovrà applicare l’agevolazione selettivamente sui debiti esistenti.
Proprio in virtù delle numerosissime richieste che provengono dai Comuni a cui forniamo assistenza sull’argomento, abbiamo deciso di organizzare un webinar con taglio molto operativo, durante il quale provare a risolvere alcuni dubbi diffusi: l’incontro si terrà in data mercoledì 8 aprile alle 11.00. Potete scaricare la locandina ed il modulo di iscrizione cliccando qui. Invitiamo i Comuni interessati a trasmettere le proprie domande all’indirizzo assistenza.arera@neopa.it.
