Con la recente sentenza n. 27189 del 10 ottobre 2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato i seguenti due principi di diritto:
a) «In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, con riferimento ai rapporti di lavoro dirigenziale con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato (d.lgs. n. 368 del 2001; art. 19 ss. d.lgs. n. 81 del 2015) e la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ai sensi del medesimo art. 19, co. 6, va interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall’altro, del principio costituzionale dell’accesso all’impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. Il rinnovo non può dunque essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente ed in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo la fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ora, v. art. 36, comma 5, secondo parte del d.lgs. n. 165 del 2001), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto».
b) «In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti ad un termine di durata minima, non trovando applicazione quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 19, norma quest’ultima da riferire soltanto agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato».
Trovano conferma, dunque, le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione con la precedenza ordinanza del 21 maggio 2025, n. 13641, secondo cui i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti a un termine di durata minima.