Skip to content

Sì al compenso al CdA delle aziende speciali quand’anche il contratto di servizio preveda delle poste a titolo di ripiano perdite

Con deliberazione n. 298/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha precisato che la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, di cui all’art. 6, comma 2, D.L. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio, quand’anche finalizzate al pareggio del bilancio.

In proposto la Sezione ha preliminarmente ricordato che la nozione di contribuzione pubblica rilevante ai fini dell’applicazione del principio di gratuità degli incarichi dei componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende speciali, posto dall’art. 6, comma 2, D.L. n. 78/2010, è stata precisata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG. La pronuncia ha infatti chiarito che «la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio».

Ciò premesso in punto di fatto, va evidenziato come la già menzionata deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG abbia incluso nelle “erogazioni a titolo di contratto di servizio”, non riconducibili alla nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” e che determinano l’inoperatività dell’art. 6, co. 2, D.L. n. 78/2010, non solo i corrispettivi contrattuali in senso stretto, connotati dal carattere della sinallagmaticità; ma anche eventuali poste a titolo di ripiano perdite, allorché previste dal contratto di servizio.

La previsione di simili erogazioni nell’ambito del contratto di servizio, in quanto connaturate alla mission dell’azienda speciale, vale infatti a distinguerle dai contributi, che possono essere erogati o meno dall’Ente locale, di cui all’art. 114, co. 6, TUEL, ricadenti nella nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui al più volte richiamato art. 6, co. 2, D.L. n. 78/2010.