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Sanzione per omesso pagamento TARI anche in assenza di avviso

La Commissione tributaria regionale della Liguria con la recente sentenza n. 32/2021 si è pronunciata in merito alla legittimità delle sanzioni da imputare al contribuente nel caso in cui non rispetti le scadenze, per il versamento della TARI, fissate dal Regolamento dell’Ente, giustificandosi con il fatto di non aver ricevuto l’avviso di pagamento.

Nel caso esaminato dalla CTR Liguria il contenzioso ha avuto origine a seguito della notifica di un avviso di accertamento TARI per omesso versamento del tributo entro la scadenza fissata dal Regolamento comunale inviato ad un contribuente dal Concessionario del Comune. Il contribuente resisteva in giudizio sostenendo in particolare di non aver mai ricevuto l’avviso di pagamento. La Commissione regionale ha ritenuto invece che l’omissione dell’invio dell’avviso non esonerava l’appellato dal pagamento del tributo alle scadenze previste, con la conseguente legittimità dell’applicazione delle sanzioni, come stabilito dal Regolamento comunale.

La pronuncia in questione si pone in linea con un’altra sentenza della Commissione provinciale di Parma del 25/02/2020, n. 70 secondo la quale: “la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della L. n. 147 del 2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall’Ente impositore, senza che l’eventuale mancato ricevimento dell’avviso bonario determini la sua nullità.
Infatti la debenza del suddetto tributo non trova la sua fonte nell’avviso di pagamento, ma esclusivamente nella Legge. L’avviso bonario inviato dal concessionario della riscossione del tributo in esame risulta essere un mero strumento di facilitazione del pagamento dovuto, ed il suo eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall’Ente impositore”.

Come specificato dalla CTP di Parma, la TARI è un tributo che per legge può essere considerato in autoliquidazione, tuttavia considerata la difficoltà nel determinare gli importi dovuti da parte dei contribuenti, molti enti nell’esercizio della loro potestà regolamentare, hanno stabilito di applicare la TARI con la formula della liquidazione d’ufficio. Ne consegue che il contribuente è tenuto a pagare il tributo solo a seguito dell’avvenuto ricevimento dell’avviso di pagamento inviato dall’ente. In tal caso, le sanzioni non possono essere applicate al contribuente qualora l’avviso di pagamento sia stato inviato con modalità che non assicurano la conferma dell’avvenuta ricezione da parte del contribuente stesso. I Regolamenti di solito prevedono un successivo invio di un sollecito di pagamento con il quale viene dato al contribuente un termine per l’adempimento e in tal caso le modalità di spedizione devono consentire di avere certezza del recapito, quindi tramite una raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso in cui l’inadempienza perduri, l’ente provvederà alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, così come previsto dal comma 792 art. 1 della Legge 160/2019, con contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento, prevista dall’art. 17 D.Lgs 472/1997, determinata secondo quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs 471/1997.

Qualora il Comune non abbia approvato nel proprio regolamento una procedura diversa da quella sopra descritta, dovrà attenersi alla legge e quindi dovrà applicare il tributo nella formula dell’autoliquidazione.

Tuttavia è doveroso precisare che la deliberazione ARERA n. 444/2019, applicabile dal 2021 per tutti gli enti, all’articolo 4 dell’allegato 1, ha previsto espressamente quanto segue: “Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico secondo quanto disposto dal successivo comma 4.2″. 
Da tale disposizione normativa ne deriva che gli enti che prevedono la TARI nella formula dell’autoliquidazione devono comunque inviare per legge l’avviso di pagamento e si sottintende che tale invio debba avvenire in tempo utile per consentire al contribuente di rispettare le scadenze ed evitare di conseguenza di vedersi irrogare le sanzioni per il mancato pagamento della TARI entro i termini regolamentari.
Per gli enti che invece prevedono la liquidazione d’ufficio nulla cambia anche a seguito di tale disposizione ARERA.