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Riparto dei proventi delle violazioni accertate ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020

Il D.L. n. 19/2020, all’articolo 4, ha previsto che tutti i comportamenti che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell’epidemia disciplinate con DPCM (art. 2 DL 19/2020), ovvero con provvedimenti temporanei delle Regioni o del Sindaco (nei casi e nelle materie ammesse ai sensi dell’art. 3 del DL 19/2020), sono puniti con sanzioni amministrative.

Tali sanzioni, relative a violazioni di disposizioni dettate nell’ambito dell’emergenza COVID-19, sono applicate a tutti i comportamenti illeciti posti in essere a partire dal 26.3.2020. Da questa data, infatti, per espressa indicazione del D.L., ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall’art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie.

All’attività di accertamento e di contestazione degli illeciti può partecipare tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque il personale delle Polizie municipali coinvolto dai Prefetti nel controllo del territorio per l’osservanza delle misure disposte dalle Autorità statali per il contenimento ed il contrasto dell’attuale fase emergenziale.

I relativi proventi saranno destinati allo Stato in tutti i casi in cui competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione è il Prefetto e cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l’illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di tali provvedimenti accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato dovranno essere pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma.

Viceversa, i proventi delle violazioni da chiunque accertate ai sensi dell’art. 4 citato, relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci ai sensi dell’art. 3 del DL 19/2020, saranno destinati agli stessi Enti che hanno adottato i provvedimenti e dovranno essere pagate con le modalità da essi determinate, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia. Perciò, anche gli organi delle Amministrazioni dello Stato che accerteranno queste violazioni si conformeranno alle suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione.

È quanto si evince dalla lettura combinata di tre circolari del Ministero dell’Interno datate, rispettivamente, 27 marzo, 28 marzo e 29 marzo 2020.