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Rimborso spese legali: escluso il rimborso delle spese peritali a meno che non lo preveda espressamente il CCNL di riferimento

In applicazione del canone integrativo di cui all’art. 1371 cod. civ., secondo cui il contratto «deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso», deve concludersi che laddove il CCNL di riferimento non abbia espressamente ricompreso le spese peritali fra quelle rimborsabili, il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per la sua difesa in giudizio è limitato alle spese sostenute per l’assistenza legale, con esclusione delle spese di assistenza tecnica.
In caso contrario, infatti, si finirebbe con l’estendere gli oneri di rimborso a carico dell’amministrazione anche a fronte di un’assistenza tecnica prestata da professionista non di comune gradimento (come avvenuto nel caso di specie), il che non sarebbe conforme all’equilibrio degli interessi delle parti raggiunto con riferimento all’assistenza legale.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 40296 del 15 dicembre 2021.

Queste indicazioni giurisprudenziali appaiono di grande attualità per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni Locali, per il quale la materia relativa al “patrocinio legale” resta ancora oggi disciplinata dall’art. 28 del CCNL del 14.9.2000, il cui comma 1 prevede espressamente che “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.

Qualcuno, in passato, ha sostenuto che l’utilizzo dell’espressione “ogni onere di difesa” sembra favorire una lettura interpretativa che può anche consentire di ricomprendere nel concetto di “ogni onere” anche le spese relative ad eventuali consulenze tecniche, ma la Corte di Cassazione la pensa diversamente.

Secondo i Giudici, infatti, sempre sul piano letterale, occorre pure considerare come il senso da attribuire alla predetta formula generale appaia delimitato dal successivo periodo del medesimo comma, ove si specifica il contenuto dell’assunzione a carico dell’azienda di «ogni onere di difesa» attraverso il chiaro riferimento alla difesa legale («facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento»), in aderenza, peraltro, alla rubrica (“patrocinio legale”)

In conclusione, secondo la Cassazione, l’argomento letterale fondato sull’espressione generale “ogni onere di difesa” risulta controbilanciato dalla delimitazione all’assistenza legale operata nel passaggio immediatamente successivo e contenuta all’interno del medesimo primo comma.

Questo problema non si pone invece per il personale in possesso di qualifica dirigenziale; l’art. 85, comma 1, del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 stabilisce infatti che “L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di  interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente”.