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Rimborso delle spese elettorali ai Comuni tra esigenze di contenimento della spesa e garanzie partecipative

La determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato.

Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato.

È quanto affermato dal Tar Piemonte, sez. II, nella recente sentenza del 9 dicembre 2022, n.1098.

Nell’impossibilità di predeterminare un punto di equilibrio in astratto tra il vincolo di finanziamento integrale delle spese sostenute dai comuni per funzioni di cui è titolare lo Stato e l’obiettivo, proprio del coordinamento della finanza pubblica, di contenimento delle spese dell’apparato statale, precisano i Giudici, le diverse istanze devono essere contemperate nella concretezza ed effettività del procedimento e delle garanzie partecipative che gli sono proprie (Cons. Stato, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 1786). La partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 7 ss. l. 241/1990), che configura un principio di carattere generale dell’ordinamento, deve essere dunque assicurata anche ai fini della determinazione delle spese finanziabili a ciascun comune per lo svolgimento delle elezioni politiche e dei referendum, costituendo la camera di compensazione delle contrapposte esigenze statali e comunali.
È evidente, inoltre, che la determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, co. 8, l. 449/1997 al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato. Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso viola, a sua volta, il principio di autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119, co. 1, cost.), perché, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie con le proprie risorse funzioni amministrative che sono state loro delegate dallo Stato
”.

Tali precetti sono stati violati nel caso di specie, in quanto la Prefettura ha stabilito l’importo massimo del rimborso spettante al Comune di Moncalieri a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest’ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi.