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Riforma concorsi pubblici: il ministro Brunetta chiarisce le procedure dell’art. 10 del DL 44/2021

In Audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha spiegato nei dettagli la riforma dei concorsi pubblici contenuta all’articolo 10 del decreto-legge n. 44/2021.

L’articolo 10 ha quattro finalità principali, precisa il Ministro: sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia, digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime), velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni, valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze. Lo sblocco dei concorsi avviene in totale sicurezza anti-Covid, grazie al nuovo Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 marzo.

La selezione preliminare mediante i titoli legalmente riconosciuti – i titoli di studio – prevista a regime per l’ammissione alle prove successive e la facoltà per le amministrazioni di prevedere nei bandi che i titoli e l’esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale hanno suscitato qualche preoccupazione che il Ministro ha fugato alla luce di due esempi concreti: il concorso Agenzia Coesione territoriale e quello del Comune di Roma per il reclutamento di 1.470 profili professionali di categoria C e D. (leggi gli esempi concreti nelle slide).

Nel primo caso (Concorso Agenzia per la Coesione territoriale), dove occorre selezionare figure di alta specializzazione tecnica o amministrativa in grado di essere subito introdotte nelle amministrazioni pubbliche per gestire le complesse fasi di gestione delle risorse comunitarie, la procedura prevede una prima selezione dei candidati attraverso una valutazione dei titoli di studio e anche, in via eccezionale, dell’esperienza professionale. Nel caso del concorso di Roma, invece, non ci sarà nessuna preselezione per titoli, essendo le figure ricercate dall’amministrazione comunale non specialistiche: si procederà direttamente all’esecuzione della prova scritta consistente nella somministrazione di domande volte ad accertare le competenze professionali, ovviamente con strumenti digitali e in presenza.

I due concorsi, afferma il Ministro, rappresentano due esempi concreti dell’applicazione del principio di proporzionalità tra le modalità di selezione e il livello dei profili ricercati che deve guidare le amministrazioni. È lo spirito con cui abbiamo inteso predisporre la norma: se occorre meglio esplicitarlo, siamo disponibili ad accogliere i suggerimenti migliorativi che arriveranno in questa sede. Così come siamo disponibili a precisare che i titoli e l’esperienza professionale potranno concorrere alla formazione del punteggio finale ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 487 del 1994 ovvero in misura non superiore a un terzo. Tutto senza però dimenticare l’orizzonte complessivo: rendere i concorsi digitali, rapidi, trasparenti ed efficienti è un tassello importante, ma non l’unico, del più ampio mosaico della riforma della Pubblica amministrazione indispensabile per tornare a crescere. Mettendo davvero al centro della ripartenza i giovani e le competenze.

Brunetta ha poi anche riepilogato tutte le misure contenute nel cit. art. 10 volte a semplificare e digitalizzare le procedure concorsuali pubbliche, ricordando che si tratta di misure (immediatamente applicabili anche alle procedure concorsuali già bandite) riguardanti sia la fase di emergenza sanitaria che quella a regime.

Per i concorsi già banditi, se non è stata eseguita nessuna prova, l’articolo 10, comma 3, prevede:

  • l’obbligo di utilizzare gli strumenti informatici e digitali;
  • la facoltà di introdurre una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale, di effettuare una sola prova scritta (ed eventualmente una prova orale, anche in videoconferenza), e di avvalersi di sedi decentrate. La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare.

Per i concorsi da bandire durante lo stato di emergenza Covid, l’articolo 10, comma 3, prevede:

  • l’obbligo di una sola prova scritta (la prova orale è eventuale, anche in videoconferenza), di una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive, e di utilizzare gli strumenti informatici e digitali; La valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare;
  • la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.

Per i concorsi a regime post-emergenza Covid, l’articolo 10, commi 1 e 2, prevede:

  • l’obbligo di effettuare una sola prova scritta e una prova orale, anche in videoconferenza;
  • una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive; la valutazione dei titoli, contenuta nel bando, avviene coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;
  • la facoltà di avvalersi di sedi decentrate e di prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale.