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Rettifica avanzo vincolato post Certificazione COVID

In seguito alla trasmissione della Certificazione dei Fondi COVID gli enti potrebbero trovarsi nella condizione di dover rettificare i vincoli registrati in avanzo di amministrazione al 31 dicembre in sede di Rendiconto 2021.

Non è previsto un termine preciso per operare tale rettifica ma è opportuno procedere, al più tardi in sede di salvaguardia degli equilibri, in particolare nel caso in cui si renda necessario vincolare una maggiore quota di avanzo libero. Il 31 luglio costituisce un termine ideale anche nel caso di rettifica della Certificazione stessa che può avvenire proprio fino al 31 luglio 2022.

Il DL 31 marzo 2022, n. 21 così come convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51 prevede all’art. 37-bis: “(Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali). – 1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine  di  adeguare  i  predetti  allegati   alle   risultanze   della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge  14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del  servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.”

Gli allegati che devono essere modificati non sono solamente quelli richiamati dal citato articolo, Allegato a) e Allegato a2), ma i richiami alle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione interessano anche il Quadro generale riassuntivo, il Prospetto di verifica degli equilibri finanziari, la Relazione sulla gestione dell’organo esecutivo e il Piano degli indicatori (Stato patrimoniale e Conto Economico nel caso di registrazione dei risconti sui trasferimenti COVID),

Che la competenza del Responsabile del servizio finanziario fosse estesa a tutti gli allegati al Rendiconto da modificare in seguito alla Certificazione dei fondi Covid era ovvio in quanto non avrebbe avuto alcun senso, oltre a non realizzare nessuna semplificazione, separare le competenze tra responsabile del servizio e Giunta.

A sciogliere eventuali dubbi in merito è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato che con la FAQ n. 50 del 1° luglio chiarisce: “L’articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “ è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.

A tal proposito, si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato.

Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

Gli enti interessati a ricevere la bozza di determina del responsabile del servizio finanziario dedicata all’adempimento appena illustrato potranno richiederla scrivendo una mail all’indirizzo info@neopa.it