Come noto, la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, con il dichiarato intento di ridurre la cosiddetta “paura della firma” (ossia la tendenza dei funzionari pubblici ad evitare decisioni o a rallentare i procedimenti per timore di essere chiamati a rispondere personalmente di eventuali errori), ha innovato profondamente la disciplina della responsabilità per danno erariale, chiarendo quando un comportamento può essere considerato “colpa grave” e riducendo l’ammontare massimo del risarcimento a carico del funzionario pubblico che ha causato il danno.
Ma la riforma è intervenuta anche sui tempi della prescrizione, cioè il limite temporale oltre il quale non è più possibile avviare un’azione per accertare la responsabilità e ottenere il risarcimento del danno. La riforma stabilisce infatti che questo termine, fissato in cinque anni, inizi a decorrere dal momento in cui si verifica il danno, anche se quest’ultimo emerge, e l’amministrazione o i magistrati contabili se ne accorgono, solo molto tempo dopo, come può accadere per opere particolarmente complesse.
Nel parere reso sul disegno di legge, la Corte dei conti ha avvertito che questa scelta rischia «di precludere l’azione risarcitoria nei confronti di condotte gravi, solo perché non immediatamente rilevate».
Secondo l’Associazione magistrati della Corte dei conti, le conseguenze non riguardano solo gli equilibri interni alla pubblica amministrazione, ma incidono direttamente sull’interesse pubblico. «La decorrenza della prescrizione dal fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne siano venuti a conoscenza, può compromettere l’interesse delle amministrazioni danneggiate e, conseguentemente, il diritto del cittadino contribuente a una effettiva azione risarcitoria per i danni all’erario», si legge nell’audizione.
In altre parole, secondo l’Associazione, riducendo il tempo a disposizione per intervenire, aumenta il rischio che chi ha causato il danno resti impunito, con conseguenti riflessi negativi sulla possibilità di risarcire alla collettività il danno causato.
La recente sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Lombardia n. 34/2026 rappresenta la prima statuizione in materia successiva all’introduzione del novum legislativo.
Nel caso di specie i giudici contabili non hanno potuto fare a meno di dichiarare la prescrizione del diritto azionato in giudizio dalla Procura contabile per decorrenza del termine quinquennale previsto dalla legge, non essendo stato possibile ravvisare alcun occultamento doloso del danno da parte del percettore del contributo.
