Risponde di danno erariale il segretario comunale che omette di approfondire e segnalare all’attenzione degli organi deliberativi del Comune la temerarietà dell’azione giudiziale che l’ente intende intraprendere.
È quanto statuito dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Basilicata con sentenza n. 51/2025.
Al riguardo, precisa infatti la Corte, non si può omettere di considerare che a norma dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. 267/2000, il segretario comunale è chiamato a svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e ciò implica necessariamente il dovere di documentarsi compitamente sulle questioni poste alla sua attenzione, senza accedere pedissequamente alle scelte degli organi politici.
Nel caso di specie i Giudici contabili hanno contestano al segretario comunale il fatto che i maggiori oneri sostenuti dall’ente sarebbero stati evitati qualora il Comune, anziché decidere di resistere in giudizio, avesse provveduto al pagamento di quanto già richiesto in via stragiudiziale da un’impresa affidataria, scelta causalmente riconducibile non solo alla decisione dei componenti della Giunta che avevano approvato la contestata delibera giuntale di resistenza in giudizio, ma anche al parere del segretario comunale, che in tale veste aveva asseverato la regolarità tecnica della deliberazione di resistere in giudizio, senza peritarsi di approfondire e segnalare all’attenzione degli organi deliberativi del Comune, come sarebbe stato nei compiti della sua funzione, la presenza degli elementi di forte rischio nel procedere in questa direzione.