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Rapporti tra il vincolo di spesa di cui all’art. 1, co. 557-quater, della L. n. 296/2006 e il “nuovo” principio di competenza finanziaria potenziata

L’art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 (nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) è intervenuto a modificare la disciplina relativa alle “facoltà assunzionali”, superando la logica del “turn over” in favore di quella della effettiva “sostenibilità” della spesa per la nuova assunzione. Infatti la richiamata disposizione, rapportando la spesa di personale alla consistenza delle entrate correnti – al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione – consente di individuare, per ogni ente, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il richiamato parametro della “sostenibilità” non ha comportato l’abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente “vincolo di spesa” di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. D’altra parte i due parametri di distinguono oltre che per la finalità, anche per ambito operativo. Di fatti la nuova norma mira a responsabilizzare gli enti alla previa verifica della sostenibilità di una spesa, come quella per la nuova assunzione a tempo indeterminato, destinata a “storicizzarsi”. Al contrario, l’obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1 comma 557 quater è rivolto all’intero aggregato “spesa di personale” con le sole eccezioni previste dalla Legge.

Peraltro, proprio al fine di regolare le possibili interferenze fra le due discipline, l’art. 7, comma 1, del D.M. adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la Pubblica amministrazione in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ha espressamente previsto che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 (per i comuni che presentano una incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti, inferiore al valore soglia) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Orbene, tanto premesso, ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale di cui al citato art. 1, comma 557-quater, della Legge Finanziaria per il 2007, si deve fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l’esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno. In ragione di ciò, anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo (v. SRC Molise n. 218/2015/PAR; Sezione delle Autonomie 16/2016/QMIG).

Infatti, in coerenza con il principio di esigibilità e con la struttura triennale del bilancio di previsione (v. § 9 Allegato 4/1 al D.lgs.118/11 ss.mm.ii.), occorre ricomprendere tutti gli impegni che vengono a scadenza nell’esercizio considerato, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano già stati registrati nel precedente/i esercizio/i.

Allo stesso tempo, e per analoghe ragioni, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato “in parte spesa”, nonché alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento. Si tratta, infatti, in tal caso, di impegni a carico degli stanziamenti dell’anno precedente, tuttavia esigibili nell’anno successivo e, dunque, in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, imputati all’esercizio successivo. Non a caso, il comma 5, dell’art. 183 TUEL, vieta di ricomprendere in un determinato esercizio finanziario “le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica”.

In sostanza, ai fini meramente esemplificativi, nel calcolo occorre includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, e con le precisazioni sopra riportate, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio N, siano stati imputati all’esercizio medesimo, ivi inclusi quelli relativi all’anno N-1 e precedenti, reimputati all’anno N; al contrario, saranno da escludere quegli impegni che, venendo a scadenza nell’esercizio N+1, dovranno essere imputati a tale successivo esercizio (v. nei termini SRC Molise n. 218/2015/PAR; Sezione delle Autonomie 16/2016/QMIG).

Ad ogni buon conto, giova rimarcare che la reimputazione degli impegni contabili e ancor più quelli di parte corrente, è un procedimento gravato da particolari cautele, non potendo comportare un sistematico ed automatico “rinvio” dell’esigibilità di esercizio in esercizio, garantito dal continuo “travaso di risorse”, di anno in anno, attraverso il FPV. Una simile condotta, oltre ad integrare una grave violazione delle regole contabili, potrebbe avere effetti finanche elusivi del vincolo di spesa di personale, conseguendone il rispetto solo in apparenza, mediante l’uso “abusivo” della reimputazione. È pertanto essenziale che ogni provvedimento di reimputazione, sia se assunto nel corso del riaccertamento ordinario o parziale (v. § 9.1 dell’Allegato4/2 al D.lgs. 118/11 ss.mm.ii.) che nell’ambito delle variazioni di esigibilità, sia accompagnato da un’adeguata motivazione.

Quanto alle spese relative alla contrattazione decentrata, il sopra richiamato principio contabile (v. supra § 4.2.1.) distingue le ipotesi verificabili in base all’intervenuta, o meno, sottoscrizione del contratto integrativo confermandone l’anfibia funzione: momento conclusivo del complesso procedimento della cd. “contrattazione decentrata” e perfezionativo dell’obbligazione giuridica. Solo con la sottoscrizione del contratto sorge, infatti, il presupposto per la corretta registrazione in bilancio, sugli stanziamenti di competenza, del relativo impegno contabile (v. art. 183 TUEL).

La consapevolezza, tuttavia, che le dinamiche delle trattative negoziali, prodromiche alla sottoscrizione del contratto decentrato, spesso non consentono agevolmente di concludere l’intero iter entro il 31/12 dell’anno di riferimento, ha indotto il Legislatore a stabilire che, in presenza della formale costituzione del fondo e della certificazione dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 165/01 ss.mm.ii., le risorse siano comunque definitivamente vincolate al finanziamento del “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” e iscritte, per l’intero ammontare (risorse di parte stabile e di parte variabile), nel fondo pluriennale vincolato. Le correlate economie di spesa, non essendo possibile assumere impegno, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.

Invece, in assenza della formale deliberazione (recte determinazione) di costituzione del “Fondo”, quale atto costitutivo del vincolo contabile, le risorse di “parte stabile” obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (v. SRC Molise n. 161/2017/PAR) confluiscono nel risultato di amministrazione – parte vincolata – mentre le risorse di natura variabile costituiscono vere e proprie economie di spesa (v. SRC Puglia n. 57/2018/PAR).

Va da sé che, in forza dei richiamati principi contabili e per le argomentazioni sopra espresse, al fine della verifica del rispetto del “vincolo di spesa”, occorrerà, anche in tal caso, tener conto di tutti gli impegni della competenza, ivi inclusi quelli reimputati dagli esercizi precedenti, nell’anno di riferimento.

Quanto, infine, agli “arretrati contrattuali non pagati negli anni precedenti, nonostante sia stato accantonato il fondo per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali” si evidenzia che lo stesso comma 557 dell’art. 1 Legge finanziaria per il 2007 esclude tali voci ai fini del calcolo prevedendo espressamente che “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (…). Per quanto concerne, più nello specifico, la delimitazione dell’applicabilità della riferita “eccezione”, si rinvia alla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo (v. SSRRCO n. 27/2011/QMIG).

È quanto chiarito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania con deliberazione n. 208/2021/PAR.