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Quando un’attività è riconducibile ad un servizio pubblico locale: indicazioni dell’AGCM

In risposta alla richiesta di parere da parte di un Comune circa la procedura di assegnazione di alcuni fondi commerciali, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con Atto di segnalazione n. AS2089/2025, ha fornito importanti indicazioni circa i presupposti che devono essere valutati per inquadrare una determinata attività nell’alveo dei servizi pubblici locali. Nello specifico, l’attività in questione ha riguardato la gestione della “Sala del Commiato” che rappresentava la destinazione d’uso vincolata degli spazi di proprietà comunale.

L’AGCM ha evidenziato come non ci si trovi di fronte ad un servizio pubblico locale in quanto “l’attività interessata dall’Avviso, ossia la gestione di una sala di commiato, non riguarda interessi pubblici a carattere prevalente né presenta connotati tipicamente igienico-sanitari ovvero è in qualche modo riferibile all’esercizio di servizi pubblici necessari, non essendo tra l’altro un passaggio obbligato per i dolenti, al contrario di quanto avviene invece per camere mortuarie/obitori.

Secondo l’Antirust, “si tratta, quindi, di attività che, così come i servizi di onoranze funebri, può essere svolta in regime di libero mercato e con finalità prettamente commerciali e che non deve, dunque, essere soggetta a ingiustificata compressione o a particolari regimi di incompatibilità, anche in ossequio al principio, di rango costituzionale, della libertà di iniziativa economica privata”.

Le motivazioni evidenziate dall’AGCM rappresentano un importante spunto di riferimento per le valutazioni che gli enti locali sono tenuti ad effettuare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 201/2022, ogniqualvolta ritengano prioritario istituire o favorire l’insediamento di nuove attività nel proprio ambito di competenza.

Tags: Definizione servizio pubblico locale, Ricognizione SPL