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Progressioni economiche: esclusi arrotondamenti in eccesso del limite del 50%

Con il recente parere DFP-0001140-P-8/1/2025, l’Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che il limite del 50% delle progressioni economiche attivabili va considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti.

Invero, l’approssimazione del decimale all’unità superiore, nel caso specifico di un numero dispari di potenziali beneficiari, porterebbe ad ammettere l’attribuzione del beneficio economico ad una quota maggioritaria (più della metà) del personale interessato, così violando la chiara previsione normativa di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, secondo cui “le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Sulla perimetrazione del concetto di “quota limitata”, precisa infatti il parere, si è attestato nel tempo un orientamento ministeriale condiviso che attribuisce alla locuzione in esame il significato di quota non maggioritaria (non superiore al 50 per cento) della platea dei potenziali beneficiari, in coerenza con le finalità premiali e selettive dell’istituto delle progressioni economiche.

In generale, le indicazioni fornite sul punto dal Ministero appaiono largamente condivisibili, anche se forse eccessivamente rigorose rispetto al caso in cui si verifichino resti decimali su più graduatorie.

Come noto, infatti, la “quota limitata di dipendenti” va calcolata ormai distintamente per ciascuna area professionale di appartenenza (si veda il recente parere Aran prot. n. 4881/2024) e non si può escludere a priori che due o più di esse presentino un numero dispari di potenziali beneficiari.

In questo caso, escludendo la possibilità di compensare arrotondamenti di segno opposto tra le diverse graduatorie, si rischia di comprimere eccessivamente il numero dei possibili beneficiari della progressione.

Un semplice esempio numerico può forse chiarire meglio questo concetto.

Prendiamo a riferimento un Comune con un totale di 10 dipendenti aspiranti alla PEO distribuiti equamente tra l’area dei Funzionari e quella degli Istruttori (5 dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed EQ e 5 dipendenti inquadrati nell’area degli Istruttori).
Nel caso di specie, in assenza di arrotondamenti, l’ente potrebbe consentire fino ad un massimo di 4 progressioni (2 per ogni area), attestandosi così sul 40% complessivo del totale degli aventi diritto.
Viceversa, qualora fosse possibile compensare arrotondamenti di segno opposto tra le diverse graduatorie (quella dei Funzionari e quella degli Istruttori), premessa la capienza delle risorse a disposizione, l’ente potrebbe consentire fino ad un massimo di 5 progressioni (2 su un’area e 3 sull’altra), attestandosi così sul 50% complessivo del totale degli aventi diritto.

Tags: Progressioni economiche