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Possibilità di accesso all’Anagrafe Tributaria per l’attività di riscossione

In sede di conversione del D.L. “Semplificazioni” (D.L. n. 76/2020), il Senato ha previsto una importante modifica al comma 791 lett. a) dell’art. 1 L. n. 160/2019 riguardante la possibilità di accesso alle informazioni tributarie per lo svolgimento delle attività di riscossione. L’art. 17 bis D.L. “Semplificazioni” recita infatti: “Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all’articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nell’Anagrafe tributaria» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,»”.

In altre parole, è prevista la possibilità per i Comuni, nell’ambito della loro attività di riscossione, di accedere ai dati identificativi di qualsiasi soggetto che abbia rapporti finanziari ad esempio con banche, poste e intermediari finanziari. L’accesso alle informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria riguardanti conti correnti e altri rapporti finanziari dei soggetti debitori permetterà agli Enti di intraprendere azioni di riscossione più mirate ed efficaci.

Appare evidente che la decisione del Legislatore si pone nell’ottica di facilitare il recupero dei crediti tributari da parte degli Enti locali che, data la sospensione dei versamenti più volte prorogata, non potranno iniziare le operazioni prima del 15 ottobre (rectius 15 novembre, se si considera che i contribuenti avranno ulteriori 30 giorni per adempiere).