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Possibile concedere il nulla osta alla mobilità volontaria anche al personale assunto da meno di 5 anni

Con il recente parere prot. n. 103321/2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affermato che la ratio della norma di cui all’articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 80/2021 è quella di assicurare che l’allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie, per soddisfarlo.

Da ciò, secondo il Ministero, si evince che l’obbligo quinquennale di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, prosegue il parere, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.

Una interpretazione avvalorata secondo il Ministero dal dato letterale della disposizione in esame, la quale, dopo aver riaffermato che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”, aggiunge che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”. Ciò, conclude il Dipartimento, sta a significare che la corretta interpretazione della norma esclude che, come rilevato, da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione.