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Piccoli Comuni: pubblicata circolare esplicativa sulle modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione del Fondo Assunzioni PNRR

Con una circolare a firma congiunta del Dipartimento Affari Interni e Territoriali e del Dipartimento della Funzione Pubblica sono state fornite puntuali indicazioni operative ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, sulle modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle complessive risorse attribuite al Fondo di cui all’articolo 31-bis, co. 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

In proposito la circolare ricorda anzitutto che con il dpcm del 30 dicembre 2022 sono state ripartite le risorse del fondo in relazione alle richieste degli enti, specificando nell’apposita tabella allegata, oltre all’ammontare del finanziamento corrisposto per ciascuna annualità fino all’anno 2026, nonché le specifiche professionalità suddivise per categoria di inquadramento e correlate ai progetti indicati dai medesimi enti.
Gli enti che avranno necessità di rimodulare le figure professionali precedentemente indicate nell’ambito del progetto, potranno presentare al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, per quanto attiene ai profili di rendicontazione, una richiesta di rimodulazione, coerente con le finalità del progetto, del personale da assumere, motivando le mutate e sopravvenute esigenze assunzionali, nei limiti dell’entità del contribuito attribuito ed individuato sulla base della tabella 1 del citato DPCM, per ogni singolo ente e per singola annualità.
In ogni caso, non sarà possibile utilizzare il finanziamento ottenuto per l’assunzione di personale da destinare all’attuazione di un progetto differente rispetto a quello autorizzato, in quanto l’assegnazione dei contributi ai Comuni beneficiari è avvenuta con riferimento ai soli progetti dei quali gli enti hanno dichiarato di essere soggetti attuatori. La predetta richiesta di rimodulazione, coerente con le finalità del progetto, dovrà essere presentata con le modalità digitali che saranno comunicate dal Dipartimento della funzione pubblica con successivo avviso da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale.
Resta, inoltre, fermo che le modifiche richieste non devono incidere sull’ammontare del contributo previsto per ogni singola annualità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 44/2023 per cui “Le risorse relative all’annualità 2022 del fondo di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, per la medesima spesa di personale nell’anno 2023 …”.
Non sarà inoltre possibile utilizzare le risorse del fondo per incrementare le ore del personale già in servizio, anziché di procedere con nuove assunzioni. La norma, infatti, persegue l’obiettivo di reclutare nuovo personale.
L’articolo 31-bis, co. 1, del decreto legge n. 152/2021 specifica, infine, che le risorse del fondo possono essere utilizzate per “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale”.

La circolare ricorda, poi, che con DPCM del 1° maggio 2023 sono stati definiti, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche i criteri di riparto del contributo destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti, per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti al segretario comunale, figura indefettibile e vieppiù preziosa nella delicata fase di attuazione degli obiettivi connessi al PNNR.
Il contributo, pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026, sarà erogato – sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in modalità digitale, mediante l’apposita piattaforma sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – secondo l’ordine di graduatoria predisposta avendo riguardo alle priorità individuate all’art. 4 dello stesso decreto e nei limiti delle risorse disponibili.
Attesa la peculiarità della figura del segretario comunale e delle dinamiche che ne connotano il rapporto di servizio con l’ente locale, particolare attenzione deve essere posta alle conseguenze che derivino da variazioni di tale rapporto di servizio nel periodo oggetto di contribuzione.
Nell’evidenziare come il diritto all’erogazione del contributo sia in ogni caso condizionato, nell’ipotesi in cui la sede risulti vacante, alla nomina del segretario entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, l’art. 5 del decreto in parola prevede altresì l’obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario.
L’art. 5 del decreto in parola prevede, inoltre, l’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa.
In riferimento a ciascuna annualità di riferimento sarà, pertanto, oggetto di restituzione:
1. La quota di contributo proporzionale ai periodi di vacanza della sede di segreteria, da calcolare secondo la seguente formula:
QUOTA DA RESTITUIRE = 40.000,00/360*Nr. giorni in cui la sede, nell’anno preso a riferimento, non sia risultata coperta da un segretario titolare;
2. Il differenziale, qualora positivo, tra la quota di contributo ricevuta dal Comune (al netto della eventuale restituzione di cui al precedente punto n. 1) e la spesa effettivamente sostenuta dallo stesso.

L’art. 5 prevede altresì che: “I comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso”.
Tale disposizione, volta a favorire il mantenimento del sostegno a fronte delle possibili vicende estintive ovvero modificative dell’istituto delle Convenzioni di segretaria, risulta anch’essa soggetta al menzionato principio enunciato nell’articolo 5. Per l’effetto, anche in tali casi si rinviene l’obbligo di restituzione della quota individuale del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa (laddove, a titolo meramente esemplificativo, il comune beneficiario dovesse recedere da una convenzione per aderire ad altra, che importa un onere economico inferiore rispetto all’importo attribuito).
In ogni ipotesi di variazione inerente al rapporto di servizio con il segretario, poi, il comune beneficiario del contributo dovrà procedere alla relativa comunicazione, in modalità digitale mediante l’utilizzo della piattaforma di cui all’art. 5, comma 1

Per quanto attiene in particolare alle modalità di rendicontazione delle risorse, la circolare evidenzia infine che i comuni beneficiari delle risorse sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno, a decorrere dal 31 marzo 2024 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione di rendicontazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato. Soltanto per le annualità 2022 e 2023 è prevista un’unica certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2024.
La presentazione del rendiconto è un obbligo espressamente previsto dall’art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL). Per facilitare gli enti nella trasmissione del rendiconto sarà realizzato un modello informatizzato di certificato che sarà reso disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, a decorrere dal 15 febbraio e fino alle ore 23:59 del 31 marzo di ogni anno.
La trasmissione della certificazione con modalità esclusivamente telematica, tramite il ripetuto Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), è l’unica consentita e, pertanto, certificazioni trasmesse con modalità difformi dalla stessa (a mezzo PEC, per posta ordinaria, etc.) non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione.
Si sottolinea che la mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dal citato articolo 158.
Entro il 10 febbraio di ogni anno, con comunicato da pubblicarsi sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nel segnalare l’imminente apertura della procedura informatica su TBEL, saranno fornite indicazioni circa i criteri da seguire per il corretto invio del certificato telematico di rendiconto.