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Pertinenza: nuova pronuncia della Cassazione ai fini IMU

Con l’ordinanza n. 17883 del 01-06-2022, la Cassazione civile Sez. VI – 5, si è espressa sul concetto di pertinenza in relazione a determinati spazi di parcheggio – in parte a raso e in parte seminterrati – per i quali la ricorrente non aveva versato l’IMU sostenendo trattarsi di pertinenze di alcuni suoi edifici destinati ad attività commerciale e come tali esclusi da autonoma tassabilità.

La Commissione tributaria Regionale di Milano, ha ritenuto l’avviso di accertamento legittimo basando la motivazione della decisione sul fatto che detti spazi non potessero essere qualificati come pertinenze in quanto aree autonomamente iscritte in catasto.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso del ricorrente in quanto la CTR della Lombardia, non ha applicato il principio secondo il quale “la nozione di pertinenza ai fini della esclusione del relativo autonomo assoggettamento ad imposta, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (per questa affermazione di principio v., tra altre, Sez. 5 -, Sentenza n. 27572 del 30/10/2018 Sez. 5, Sentenza n. 18470 del 21/09/2016)”.

La Corte ha inoltre ribadito che è necessario tenere conto ai fini di una corretta valutazione della pertinenza sotto il profilo probatorio, “dell’ulteriore principio che ai fini dell’accertamento del vincolo di pertinenza e, quindi, dell’operatività del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, il contribuente è tenuto a dimostrate la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all’art. 817 c.c., trattandosi di una deroga alla regola generale di imposizione (Cass. n. 13606 del 2018; v. anche Cass. n. 18470 del 2016)”.