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Obbligatorio l’accantonamento annuale delle risorse necessarie a fronteggiare i futuri rinnovi contrattuali

Sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2, al D. Lgs. 118/2011 si limiti ad auspicare di dar luogo agli accantonamenti annuali nelle more della firma del nuovo CCNL, senza che tale riserva costituisca un’obbligazione legale, questa Sezione (Corte conti, sez. controllo Liguria, SRCLIG n.11/2020/PRSP) ha avuto modo di chiarire che l’effettivo accantonamento della somma in parola risponda, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire.

Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L’obbligatorietà dell’accantonamento è, del resto, ritraibile dal D. Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo (“…gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”), e comma 4, secondo periodo (“per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa”).

Di conseguenza, la Sezione deve rappresentare all’amministrazione l’obbligo di accantonamento delle risorse necessarie al finanziamento della futura contrattazione collettiva riferita al triennio 2019-2021.

È quanto si legge nella delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria n. 59/2020/PRSP.

A tal proposito, giova allora rammentare che l’art. 1, comma 127, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020), nel modificare l’art. 1, comma 436, della legge 145 del 2018, ha incrementato di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 — 2021.

Sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione tecnica al DDL Bilancio, le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato dell’1,3% per il 2019, del 2,01% per il 2020 e del 3,72% a decorrere dal 2021. Tali percentuali di incremento sono state determinate prendendo a riferimento la retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017, rivalutata del 3,48 per cento (per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018).

Bisogna tuttavia ricordare che questi incrementi dovranno riassorbire gli importi già stanziati sia per la vacanza contrattuale che per l’elemento perequativo, in quanto considerati mere anticipazioni dei futuri aumenti contrattuali.