Skip to content

Nuovo prospetto IMU 2025: apportati numerosi correttivi

Il Decreto del 6 settembre 2024 ha aggiornato il prospetto IMU previsto dall’articolo 1 comma 757 della Legge 160/2019: esso diventerà vincolante per tutti gli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed i tempi per adeguare il proprio impianto tributario alle nuove regole sono davvero ridotti considerando che in applicazione del disposto previsto ai punti 9.3.1 e 9.3.3 del Principio contabile All. 4/1, la prossima tappa per i lavori di redazione del bilancio di previsione è fissata al 20 ottobre. Entro tale termine il responsabile del servizio finanziario, indipendentemente dalla procedura adottata (ordinaria o semplificata per i comuni di piccole dimensioni) è chiamato a determinare il risultato di amministrazione presunto, predisporre la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmettere all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione.

Dal 1° gennaio 2025 saranno legittime soltanto le aliquote IMU deliberate sulla base delle limitazioni imposte dal prospetto: tuttavia ad oggi sul Portale del Federalismo fiscale non è ancora possibile provvedere alla compilazione dello stesso in quanto la versione disponibile è quella precedentemente messa a disposizione e, quindi, superata dalle più recenti disposizioni.

Analizzando nel dettaglio il nuovo testo abbiamo individuato alcune novità importanti: il legislatore è intervenuto a colmare alcune lacune emerse lo scorso anno durante la fase sperimentale del prospetto che avrebbe dovuto vedere la luce già a decorrere dall’anno 2024 ma che poi è stato rinviato proprio per le criticità rilevate.

Nel corso dello scorso anno NeoPA ha affiancato numerosi Comuni nell’analisi della situazione introdotta dal Decreto al fine di verificare la compatibilità con la struttura di aliquote in vigore presso l’ente: nel corso di questa attività erano emerse numerose criticità che avevamo segnalato direttamente al Dipartimento delle Finanze affinché venissero apportati i necessari correttivi. Oggi, all’interno del nuovo Decreto, sono state apportate numerose delle modifiche a suo tempo segnalate, correggendo alcune storture che con ogni probabilità avevano condotto alla scelta di prorogare l’introduzione della nuova disciplina.

Tra le variazioni più rilevanti da noi indicate segnaliamo le più rilevanti:

  • viene concessa la facoltà di differenziare l’aliquota per i fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali: questa fattispecie era presente all’interno di alcuni Comuni da noi seguiti ed oggi è resa disponibile anche con riferimento ai fabbricati diversi dalle abitazioni;
  • diviene possibile introdurre (o mantenere) aliquote differenziate anche per fabbricati abitativi che sono ubicati in particolari zone del territorio comunale: nei casi trattati lo scorso anno avevamo riscontrato un trattamento tributario agevolato in un ente per le abitazioni ubicate in quartieri considerati svantaggiati, che però non era possibile mantenere con il prospetto introdotto a suo tempo. Ad oggi, similmente a quanto già accadeva per i fabbricati destinati ad usi diversi, è possibile introdurre aliquote differenziate anche per gli immobili ad uso abitativo in queste particolari situazioni;
  • tra le categorie catastali per le quali è possibile introdurre una aliquota agevolata figura anche la categoria A/11 “Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi”: avevamo rilevato, per alcuni Comuni montani, l’assenza della suddetta categoria catastale che di sovente viene presa in considerazione per differenziare la aliquota applicabile, agevolando le abitazioni tipiche come alpeggi, baite, rifugi…

Ulteriori differenziazioni, in aggiunta a quanto già previsto nel prospetto dello scorso anno, sono state consentite in base a:

  • rendita catastale;
  • età dell’utilizzatore degli immobili nei casi di locazione/comodato;
  • requisiti particolari del soggetto passivo: lo scorso anno la distinzione era possibile solo per gli immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore; ora invece il decreto consente la possibilità di differenziare anche per soggetti con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore ad una certa soglia definibile dall’ente e per persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • destinazioni d’uso particolari, consentendo aliquote differenziate per immobili facenti parte di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici;
  • condizioni di utilizzo degli immobili a scopi sociali: vengono aggiunti ai casi già esistenti (persone con disabilità, nuclei familiari in difficoltà economiche, ONLUS, etc.) altre tre ulteriori tipologie, ovvero il soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all’assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare; il soggetto gestore di struttura destinata all’accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale; i soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

NeoPA fornisce supporto agli enti locali nella compilazione e verifica del prospetto e nella predisposizione degli atti IMU per l’anno 2025: cliccando qui troverete la descrizione del servizio. per richiedere apposito preventivo Vi invitiamo a scrivere a info@neopa.it.

Stiamo organizzando un webinar dedicato all’argomento dove concentreremo l’attenzione sulle ricadute dei nuovi adempimenti posti in capo agli uffici tributi e ragioneria degli enti. Troverete programma e modulo di iscrizione su questo sito già nei prossimi giorni.