Pubblichiamo di seguito alcuni nuovi orientamenti applicativi pubblicati quest’oggi sul sito dell’Agenzia.
Nonostante questi pareri riguardino gli enti del comparto Funzioni Centrali, le indicazioni ivi contenute appaiono di sicuro interesse anche per gli enti locali, stante l’identica formulazione letterale degli articoli di riferimento.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 24 (Permessi retribuiti) del CCNL del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, è possibile considerare le attività preliminari previste dai bandi di concorso, quali, ad esempio, l’identificazione dei candidati o la consegna dei codici, come equiparabili allo svolgimento delle prove di esame, con conseguente riconoscimento del permesso retribuito per la partecipazione a concorsi ed esami?
L’art. 24, comma 1, lettera a), del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022 (art. 40 del CCNL del 16.11.2022 per il comparto delle Funzioni locali) riconosce al dipendente otto giorni di permesso retribuito all’anno per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove. La formulazione della disposizione individua espressamente nello svolgimento della prova concorsuale il presupposto per la fruizione del beneficio.
Ne consegue che l’eventuale riconducibilità, nell’ambito applicativo della norma contrattuale, di attività ulteriori e antecedenti allo svolgimento delle prove, quali le operazioni preliminari di identificazione dei candidati o di consegna dei codici, presuppone una valutazione circa la loro effettiva e inscindibile connessione con la prova d’esame, così come definita dal bando di concorso.
Tale valutazione attiene a profili di natura applicativa e gestionale, che rientrano nella competenza dell’amministrazione interessata, anche in relazione alle specifiche previsioni del singolo bando e alle modalità organizzative concretamente adottate per lo svolgimento della procedura concorsuale.
Resta pertanto ferma la responsabilità dell’amministrazione di verificare, nel rispetto della disciplina contrattuale, se le attività preliminari previste dal bando costituiscano parte integrante e necessaria della prova concorsuale ovvero se debbano essere considerate attività prodromiche non coincidenti con i “giorni di svolgimento delle prove” cui la norma contrattuale fa riferimento.
Qual è il periodo di comporto applicabile in caso di assenza per infortunio sul lavoro, riferita a un dipendente a tempo indeterminato in regime di part-time?
La disciplina contrattuale di riferimento è contenuta all’art. 39 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018 (art. 49 del CCNL del 16.11.2022 per il comparto delle Funzioni locali).
La citata norma prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto.
Il medesimo articolo, al comma 5 (al comma 1 per gli enti locali), precisa inoltre che le assenze per infortunio sul lavoro non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia ordinaria.
Ne consegue che, diversamente da quanto previsto per la malattia ordinaria, per la quale il contratto individua un periodo massimo di comporto nel triennio mobile, in caso di infortunio sul lavoro il CCNL non stabilisce una durata predefinita del periodo di conservazione del posto espressa in mesi.
Per l’applicazione di tale disciplina non rileva la tipologia di rapporto di lavoro del dipendente.
Quali sono i criteri da applicare, ai fini della verifica del requisito temporale minimo per la partecipazione alle procedure di progressione economica all’interno delle aree, in relazione al personale che abbia già beneficiato di una precedente progressione economica?
L’art. 16 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025 (art. 14 del CCNL del 16.11.2022 per il comparto delle Funzioni locali), al comma 2, lettera a), stabilisce che possono partecipare alle procedure di progressione economica i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. La disposizione prevede inoltre che tale periodo possa essere ridotto a due anni o elevato fino a quattro dalla contrattazione integrativa.
La stessa norma chiarisce che, ai fini della verifica del requisito temporale, occorre far riferimento alle date di decorrenza economica delle progressioni già attribuite.
Ne consegue che l’intervallo temporale da considerare è quello intercorrente tra la data di decorrenza dell’ultima progressione economica attribuita (dies a quo) e la data di decorrenza della nuova progressione da conferire (dies ad quem). Tale valutazione deve essere effettuata indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo o dalla conclusione della procedura selettiva, rilevando unicamente le decorrenze economiche delle progressioni coinvolte.
A titolo esemplificativo, qualora il requisito temporale minimo stabilito dal contratto collettivo o dalla contrattazione integrativa sia pari a tre anni, esso risulta soddisfatto qualora l’ultima progressione economica attribuita abbia decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione sia prevista con decorrenza 1° gennaio 2025, essendo intercorsi tre anni pieni tra le due date di decorrenza.
Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l’intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.
