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Nota operativa Anci sulla ridefinizione delle attività indifferibili dopo il DPCM del 3 novembre

L’Anci ha diffuso in data odierna una nota operativa sulla ridefinizione delle attività indifferibili ai fini dell’applicazione del lavoro agile in applicazione del DPCM 3 novembre 2020.

Il documento analizza le disposizioni contenute nel DPCM stesso che maggiormente impattano sul personale, ridefinendo i contorni dell’utilizzo di modalità di lavoro agile negli Enti locali.

Sotto questo profilo, si legge nella nota, rilevano in particolare:
• la misura che reintroduce, per le pubbliche amministrazioni situate negli ambiti territoriali caratterizzati da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse), il concetto di indifferibilità. Si fa riferimento in particolare all’art. 3, comma 4, lett. i), secondo cui i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
• le misure che dispongono la sospensione di attività con riferimento a tutto il territorio nazionale, come ad esempio le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 9, lett. r).

In proposito l’Anci suggerisce agli Enti di seguire i seguenti passaggi operativi:
1. Individuazione delle attività indifferibili che devono necessariamente essere rese in presenza.
2. Individuazione di tutte le attività che possono essere svolte a distanza.
3. Individuazione di eventuali attività differibili che non possono essere rese a distanza.

Per ciascuna delle attività di cui ai punti 1 e 2, l’Ente procederà contestualmente all’individuazione del personale assegnato e alla definizione di eventuali modalità di rotazione dei lavoratori, mentre per quelle riconducibili al punto 3, occorrerà valutare attentamente le modalità di impiego del personale preposto, attraverso misure organizzative che ciascuna amministrazione potrà adottare in base alle proprie specifiche esigenze.

Ferma la possibilità di esercitare lo jus variandi, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal contratto collettivo, per assegnare al personale in questione mansioni che possono essere rese in presenza (in relazione ad attività indifferibili) o in modalità agile, l’Associazione si spinge addirittura ad ipotizzare la ri-espansione di un circoscritto ambito applicativo dell’istituto dell’esenzione disciplinato dall’art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020.

La nota in esame, infatti, pur dando atto che la circolare del Ministro della PA n. 3/2020 ha dichiarato espressamente superato questo istituto a far data dal 19 luglio 2020, afferma che il richiamo contenuto nel citato comma 3 ai “periodi di assenza dal servizio … imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell’articolo 3,comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, porta a ritenere che le nuove disposizioni emergenziali introdotte dal DPCM 3 novembre 2020 (in quanto potenzialmente impositive dell’assenza dal servizio per effetto delle misure di sospensione straordinaria direttamente portate dal decreto, o per effetto della rideterminazione delle attività indifferibili nelle zone ad elevato rischio da ciascuna amministrazione, per il personale che non può essere impiegato in modalità agile) abbiano determinato una limitata reviviscenza dell’istituto in discussione.

Questa tesi, per quanto suggestiva, non appare tuttavia del tutto convincente, poiché omette di considerare il fatto che sia il D.L. n. 83/2020 (come integrato dall’articolo 37 ter, lett. b, del D.L. n. 104/2020) che il successivo D.L. n. 125/2020 hanno disposto la proroga dei soli commi 6, 7 e 8 del predetto art. 87, lasciando implicitamente intendere la confluenza del precedente comma 3 tra le disposizioni la cui efficacia resta agganciata al precedente termine finale dell’emergenza: il 31 luglio (come previsto dall’art. 1, comma 4, del già cit. D.L. n. 83/2020). Attualmente, dunque, non sembra affatto possibile, neppure come extrema ratio, esentare il personale dipendente dal servizio.

Attendiamo in ogni caso ulteriori chiarimenti da parte del Dipartimento della funzione pubblica, per capire se effettivamente agli Enti sarà nuovamente concessa questa possibilità.