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Non esiste alcuna durata minima dell’incarico per i dirigenti assunti a tempo determinato

Gli incarichi dirigenziali a termine, per loro specialità ed eccezionalità (assenza di figure specifiche, capacità ecc.), non sono sottoposti alle regole di durata minima degli ordinari incarichi dirigenziali

È quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Cassazione nella recente ordinanza n. 13641 del 21 maggio 2025.

Invero, precisano i giudici, per gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 non trova applicazione il termine minimo triennale di durata previsto dal comma 2 del medesimo articolo per gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato. Tale differenziazione si giustifica per la diversa natura dei rapporti, in quanto il comma 2 concerne i dirigenti di ruolo della P.A., assunti a seguito di pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno dell’amministrazione, mentre il comma 6 si riferisce a soggetti esterni alla P.A. assunti con contratto a tempo determinato per specifiche esigenze.

La ratio della distinzione, prosegue l’ordinanza, risiede nel fatto che per i dirigenti di ruolo, essendo destinati a svolgere stabilmente funzioni dirigenziali, è necessario garantire un periodo minimo di incarico correlato agli obiettivi da conseguire e ai programmi definiti dall’organo di vertice. Diversamente, per gli incarichi ex art. 19 comma 6, conferiti a soggetti esterni con particolare qualificazione professionale per specifiche competenze, non sussistono analoghe esigenze di garanzia di un termine minimo, essendo tali incarichi finalizzati al raggiungimento di obiettivi mirati e temporalmente circoscritti.

Secondo il giudice di legittimità, peraltro, a tale interpretazione non è di ostacolo neppure la giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system, che ha censurato l’anticipata cessazione ex lege solo per i dirigenti di ruolo, al fine di garantire loro un periodo adeguato per l’espletamento dell’incarico in conformità ai principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

Ma allora, visto che come ammesso dalla stessa Cassazione l’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 trova applicazione anche nei riguardi di Regioni ed enti locali (come previsto dal successivo comma 6-ter dello stesso art. 19), viene da chiedersi come possa la Suprema Corte continuare a sostenere la tesi della durata minima triennale degli incarichi dirigenziali a contratto conferiti ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, da garantire anche in caso di cessazione anzitempo del mandato politico.

Tags: Durata, Incarichi dirigenziali