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Non è vietata l’indizione di nuove procedure concorsuali

L’art. 4 del D.L. n. 22/2020 contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020, finalizzata a stabilire in modo inequivocabile che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

La norma, forse in maniera pleonastica, ha inteso dunque smentire alcune interpretazioni troppo restrittive circolate negli ultimi giorni che consideravano addirittura inibite le nuove indizioni.

Ovvio, però, che la sospensione fino al 15 maggio del termine previsto dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 determina, nei fatti, un effetto preclusivo sostanzialmente analogo.