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Non è dovuta la Tassa sui Rifiuti per gli edifici di culto solo se è dimostrata l’assenza di produzione di rifiuti

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8087 del 23 aprile 2020 si è espressa in merito al trattamento riservato in tema di Tassa Rifiuti agli immobili destinati all’esercizio del culto.

Nel caso in oggetto, il Comune aveva preteso il versamento della Tarsu in relazione all’intero fabbricato adibito a monastero: i giudici di secondo grado avevano ritenuto idonea a giustificare l’esenzione la norma regolamentare che prevede l’esenzione dalla Tarsu per gli edifici adibiti al culto e i locali strettamente connessi all’attività di culto in relazione all’intero fabbricato.

Secondo i giudici della Corte però, in virtù dell’art. 62, comma 2 del D. Lgs. n. 507/1993 che dispone quanto segue: “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno”, l’unico elemento atto ad escludere la tassazione è costituito dalla oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione di rifiuti e non dalla destinazione degli stessi all’esercizio del culto. In tal caso infatti gli immobili sarebbero esclusi per assenza di presupposto impositivo per il quale sono soggetti al tributo solo i locali e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

La Corte ha inoltre affermato che: “l’interpretazione, fatta propria dal giudice di appello, che ipotizza quale sostrato normativo idoneo a giustificare l’esenzione la norma regolamentare in materia di T.A.R.S.U. del Comune […], compie, dunque, un vero e proprio salto logico nell’estendere la portata dell’esenzione al possesso di un fabbricato idoneo (almeno per una parte rilevante della sua consistenza) a produrre rifiuti. […] Onde, la peculiare destinazione dei fabbricati può assumere valenza per giustificare l’esenzione dalla T.A.R.S.U. soltanto se si tratti di una modalità di utilizzo che – a prescindere dalla sua conformità alle caratteristiche intrinseche della costruzione – non comporta la capacità di generare spazzatura”.

Alla luce di quanto detto fin qui, la peculiare destinazione dei fabbricati può giustificare l’esclusione soltanto se si tratti di una modalità di utilizzo che non comporti la capacità di produrre rifiuti. Le disposizioni vigenti in materia di TARI consentono la possibilità per il Comune di esentare gli immobili destinati al culto mediante apposita indicazione regolamentare, in base al comma 660, art. 1 della Legge 147/2013, ricorrendo però a risorse derivanti dalla fiscalità generale per la copertura del mancato gettito.