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Non basta il tampone per la partecipazione ai concorsi pubblici

Con la recente ordinanza n. 496/2021, il T.A.R. dell’Emilia Romagna ha evidenziato che:
– ai sensi dell’art. 9 bis lett. i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2;
– la certificazione verde COVID -19 attesta, tra l’altro, la condizione dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9 c. 2 lett. c) del citato decreto);
– ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.”.

Considerato che in base al suindicato quadro normativo di riferimento – sinteticamente richiamato – l’autenticità e la validità delle prescritte certificazioni verdi risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code, i giudici amministrativi hanno ritenuto legittima l’esclusione dal test di ammissione ad un corso di laurea di una candidata che ha prodotto una certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente lo svolgimento della prova.