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Nomina dei titolari di cariche politiche nelle commissioni di concorso

Come noto, l’art. 35, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce una serie di ipotesi di incompatibilità nell’assunzione dell’incarico di commissario di concorso, fra le quali figura anche l’essere titolare di una carica politica.

Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, in un ordinamento democratico caratterizzato dal principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.) in cui la libertà di tuti i cittadini di potersi associare in partiti politici e di poter accedere alle cariche pubbliche elettive è riconosciuta dalla Costituzione, la norma in esame deve essere interpretata in senso conforme alle previsioni costituzionali.

Pertanto, costituendo la partecipazione dei cittadini alla politica una risorsa per la Repubblica democratica scolpita dal citato art. 1 e non un disvalore, la predetta clausola di incompatibilità deve essere ritenuta sussistente solo qualora la titolarità della carica politica interferisca direttamene con la sostanziale esigenza di imparzialità (o anche solo con la formale esigenza di apparente imparzialità) necessarie a garantire la parità fra tutti i partecipanti al concorso secondo i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Con la sentenza n. 777 del 25 gennaio 2024, i Giudici hanno pertanto escluso la sussistenza di una condizione di incompatibilità nei confronti di una consigliera comunale nominata componente della commissione di un concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione.