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Niente compensi ai dipendenti nelle commissioni di concorso degli enti locali

Con deliberazione n. 174/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Tale interpretazione, precisa la Sezione, si fonda sul dato letterale delle disposizioni esaminate ed appare pienamente coerente con la lettura sistematica dell’articolo 3 della legge n. 56/2019, volto ad accelerare le assunzioni gestite a livello centrale. In tal senso, del resto, ricorda il Collegio, si è recentemente espressa anche un’altra Sezione regionale di questa Corte: “un’interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l’applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs. 165/2001” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR).

Ad avviso dei Giudici contabili ne consegue dunque che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica; e che la deroga al principio di onnicomprensività di cui al citato art. 3 comma 14 del decreto legge n. 162 del 2019, trova applicazione solo nei confronti della amministrazioni dello Stato  e degli enti pubblici non economici nazionali.

Nella nostra precedente news dell’11 novembre 2021 abbiamo già espresso le nostre perplessità riguardo a questa interpretazione restrittiva della normativa sopravvenuta.