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Niente assunzioni aggiuntive se manca l’atto di asseverazione del Revisore sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio

Con la recente sentenza n. 7/2022, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno ricordato che l’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali consentito dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dai connessi decreti attuativi, è condizionato alla sussistenza di due presupposti indefettibili.

Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore “soglia” nel rapporto tra il complessivo aggregato della spesa di personale contabilizzato nell’ultimo rendiconto approvato e le entrate “libere” correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del FCDE valorizzato in sede di bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.

Il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e dalla sussistenza dell’equilibrio pluriennale di bilancio “asseverato dall’Organo di revisione”.

Solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate, gli enti locali potranno incrementare la propria spesa di personale secondo i parametri di cui al cit. art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dei connessi decreti attuativi.

In caso contrario, per il calcolo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di evitare “vuoti di vincolo”, verranno in rilievo il (persistente) vincolo sul “budget assunzionale” di cui all’art. 3, co.5 e ss. del D.L. n. 90/2014 (applicando dunque un turn over pari al 100 per cento) ed il (persistente) limite sulla “spesa complessiva” di cui al co. 557-quater, dell’art. 1 della L. n. 296/2006.

Ma che cosa è tenuto ad asseverare esattamente l’Organo di revisione?

Per il Collegio giudicante l’equilibrio prospettico richiesto dalla norma all’esame rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Ai fini della norma in esame, precisano i Giudici, ciò che rileva è l’“equilibrio sostanziale” del bilancio, non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente (postulato n. 15, all. 1 D.Lgs. n. 118/2011).

In questa prospettiva l’armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività, non può prescindere dalla valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti, ivi incluso lo stato e l’andamento prospettico dell’indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri (cfr., ex pluribus, Corte cost., sentenza n. 274 del 2017). Inoltre, per specifica previsione della norma, tale condizione di equilibrio “sostanziale” deve essere oggetto di apposita “asseverazione” da parte dell’Organo di revisione.

Infatti, ciò che viene in rilievo – come condizione di “sbarramento” – non è l’equilibrio sostanziale “in sé”, ma la circostanza che la sua sussistenza sia stata oggetto di verifica ed “asseverazione” da parte dell’Organo di revisione.

Si tratta di requisiti essenziali, che non ammettono equipollenti, né in senso soggettivo, né oggettivo.

Invero, come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza contabile, il “parere”, la “relazione”, la “certificazione” e l’”asseverazione” non sono strumenti tra loro “interscambiabili” (cfr., ex pluribus, Sez. reg. Emilia Romagna delibera n. 229/2021/PRSE).

A ciascun “canovaccio” corrisponde una differente “sostanza” delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento.
Nel caso di specie, l’atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell’Ente, in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato.

A tale fine, l’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso.

Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l’equilibrio del bilancio. In questa prospettiva, assume valore dirimente la verifica della sussistenza, sufficientemente sicura, non arbitraria ed irrazionale, di adeguate coperture economiche con riguardo alla complessiva mole di oneri incidenti sul bilancio anche negli esercizi a venire (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 48/2019).

L’atto di asseverazione si pone all’esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l’Ente e, per esso, i soggetti all’uopo incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a “misurare” la condizione di equilibrio “sostanziale” e prospettico dell’Ente.

Si tratta di un atto “infungibile”, che non può essere derivato o assunto da altri atti o circostanze (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 2/2016/QMIG, in tema di doppia asseverazione dei rapporti debiti-crediti con enti strumentali e società partecipate).

Il perimetro temporale dell’equilibrio prospettico da asseverare non è invece determinabile “in astratto”. Esso dipenderà dalla proiezione nel tempo dei “fattori” che lo stesso Organo di revisione reputerà di inserire nella disamina, in quanto incidenti – in concreto o con ragionevole possibilità – sulla tenuta degli equilibri sostanziali dell’Ente.

Ferma restando la durata minima triennale, perché coincidente con la struttura stessa del bilancio di previsione, la sua verifica prospettica dovrà estendersi a considerare tutti i “fatti” – di natura finanziaria, economica e patrimoniale – conosciuti e conoscibili alla data dell’asseverazione, suscettibili di incidere sulla tenuta prospettica degli equilibri.