Rispondendo ad un quesito concernente le corrette modalità di calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione, il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha ricordato che sul punto si è già espressa in passato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con deliberazione del 21.09.2023 n. 187, la quale ha chiarito che, “ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione”.
Dal disposto normativo si ricava, pertanto, che il valore della concessione deve essere presente e stimato nel momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.
Spetterà pertanto alla stazione appaltante calcolare il quantum dell’importo da destinare all’incentivo sulla base della propria disciplina della corresponsione degli incentivi.
