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Limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni: nuova circolare del Ministero dell’Interno

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diramato ieri una nuova circolare, la n. 42/2022, con la quale si segnala l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 12 aprile 2022, n. 35. La legge, che entrerà in vigore il 14 maggio p.v., ha introdotto, tra l’altro, rilevanti modifiche al testo unico sull’ordinamento degli enti locali, con riferimento al controllo di gestione e al limite al numero di mandati consecutivi dei sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti.

In particolare, l’art. 2 della predetta legge n. 35/22 prevede che: “all’articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,»”, così semplificando le regole sugli adempimenti in materia di controllo di gestione a carico dei comuni in questione. 

Il successivo articolo 3 prevede invece talune modifiche all’articolo 51 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare:
a) al comma 2:
– la parola: «rieleggibile è sostituita dalla seguente: «ricandidabile», riqualificando – per i sindaci e per i presidenti della provincia che abbiano ricoperto tale carica per due mandati consecutivi – la previgente causa di ineleggibilità in causa di incandidabilità, rilevabile già dalla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle liste;
– è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;
b) al comma 3
– le parole: «È consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito».
Contestualmente viene abrogato l’articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che riservava espressamente la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato solo ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti.