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Legittimo rideterminare il tetto di spesa del salario accessorio in caso di errata quantificazione del Fondo

Con la recente deliberazione n. 37/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha chiarito che laddove un ente si sia reso conto di aver commesso alcuni errori nella determinazione delle risorse stabili che ne abbiano causato una errata sottostima, è ragionevole ritenere che l’ente medesimo, sussistendone la copertura finanziaria, calcoli nell’esercizio in corso la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo corretto, rapportandola al corrispondente importo che sarebbe stato erogabile nel 2016 (rimodulando quindi il limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75) con le adeguate correzioni riguardanti le risorse stabili e sussistendone a quel tempo la capacità di bilancio. Detto importo dovrà essere successivamente adeguato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, “in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.