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Legittima la scelta di utilizzare carta e penna per lo svolgimento delle prove scritte del concorso

La nuova formulazione della disposizione di cui all’art. 13, co. 2, del DPR 487/1994 (come modificata dall’art. 1, co. 1, lett. n, del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82), secondo cui «Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove», non è connotata da alcuna previsione di obbligatorietà e/o esclusività della modalità digitale, in quanto la stessa, a differenza di quella previgente, si caratterizza per la mancanza dell’avverbio “esclusivamente” che sanciva l’obbligatorietà della redazione degli elaborati “su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice”.

È quanto affermato dal T.A.R. della Campania nella recente sentenza n. 4314 del 6 giugno 2025.

Il raffronto tra la precedente versione testuale della norma e quella attuale, che non include più l’avverbio “esclusivamente”, consente quindi di concludere che pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A., a condizione che siano garantiti i principi di trasparenza, equità e imparzialità.

Per il Collegio va perciò ribadito quanto asserito in precedenza dal T.A.R. Lazio (cfr. sentenza n. 2948/2024), secondo cui “l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati non è illegittima”; pertanto, “pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa”.

Dunque, l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittimo, ma viene affiancato dalle modalità informatiche, qualora l’amministrazione abbia fornito la strumentazione relativa (cfr. art. 1 DPR n. 821/ 2023).

In mancanza, l’amministrazione rimane onerata della rigorosa applicazione alla modalità cartacea delle regole idonee a garantire imparzialità ed efficacia della procedura, come da previsione regolamentare (art. 13, comma 2, D.P.R. n. 487/1994 modificato dall’art.1, comma 1, lett. n), D.P.R. n. 82/2023); pertanto, si tratta di verificare se siano state adottate ed applicate regole idonee a disciplinare specificamente la redazione degli elaborati su carta.

Tags: Procedure concorsuali