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Le spese per incentivi tecnici sono escluse dal computo della spesa di personale a qualunque fine

Con deliberazione n. 1/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha ritenuto di condividere quell’orientamento interpretativo giurisprudenziale (si v. la delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo n. 249/2021/PAR e quella della Sezione regionale lombarda n. 73/2021/PAR) secondo il quale le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale secondo la normativa di cui all’ art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

La Sezione ritiene infatti che la natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, non trovi una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall’art. 33, comma 2, del decreto legge 34/2019.

Del resto, affermano ancora i Giudici contabili, ad evitare che la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli posti alla spesa di personale possa determinare una espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorrono i limiti fissati dallo stesso legislatore: la fissazione del tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti; l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. Inoltre, la corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici deve comunque rimanere strettamente connessa al mantenimento degli equilibri di bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del fondo e nella conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, deve valutare attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa al fine di preservare il corretto uso delle risorse pubbliche ed una sana gestione finanziaria.